Inammissibile l’istanza di correzione di errori materiali proposta personalmente dalla parte (Corte dei Conti Sez. I App. n. 202 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle Sezioni giurisdizionali di appello della Corte dei conti l’istanza di correzione di errori materiali proposta personalmente dalla parte è inammissibile, perché l’art. 28, comma 2, c.g.c. impone l’obbligo del ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il procedimento di correzione, disciplinato dagli artt. 112 e 113 c.g.c., attiene esclusivamente agli errori materiali o di calcolo ed è riservato al Giudice che ha pronunciato la sentenza. Non integra un errore materiale l’istanza che rimetta in discussione valutazioni di merito o introduce elementi di fatto, preclusi in sede di gravame dall’art. 170, comma 1, c.g.c.
Il Fatto
Un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza in congedo ha proposto istanza di correzione di asseriti errori materiali della sentenza n. 263/2017 della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 611/2015. L’istanza, sottoscritta e trasmessa personalmente dall’interessato mediante posta elettronica certificata, contestava asserite false comunicazioni ai giudicanti e verteva sul riconoscimento di pensione privilegiata per infermità per causa di servizio.
Costituitasi la Guardia di Finanza, che ha eccepito l’inammissibilità per insussistenza di omissioni o errori materiali e per l’intervenuta formazione del giudicato, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, la ritualità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza al Ministero dell’Economia e delle finanze, dichiarandone la contumacia per mancata costituzione. Ha poi esaminato il profilo di ammissibilità dell’istanza, sottoscritta personalmente e depositata dalla parte.
Il punto decisivo è di natura processuale: per i giudizi dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali di appello e alle Sezioni Riunite, l’art. 28, comma 2, c.g.c. prevede espressamente l’obbligo del ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L’istanza risulta quindi sottoscritta dalla parte in violazione della disposizione, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
La Corte ha aggiunto una seconda ragione. Ai sensi degli artt. 112 e 113 c.g.c., il procedimento di correzione attiene esclusivamente agli errori materiali e deve essere effettuato dallo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza. Nella specie, l’istanza non individua omissioni, errori materiali o di calcolo, ma involge piuttosto elementi di fatto in tema di infermità per causa di servizio, preclusi in sede di gravame dall’art. 170, comma 1, c.g.c.
Il Collegio ha pertanto dichiarato inammissibile l’istanza. Le spese sono state compensate in ragione della natura in rito della pronuncia, con nulla a provvedere sulle spese di giudizio per la gratuità delle cause previdenziali.
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Nota della Redazione
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