Improcedibile l’appello se l’appellante non compare alla nuova udienza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 23 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 196 c.g.c. dispone che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. Integrata tale duplice assenza a fronte di regolare comunicazione del rinvio, il giudice è tenuto a dichiarare l’improcedibilità, senza alcun esame del merito. Ne deriva la conferma della sentenza impugnata e, in mancanza di soccombenza accertata nel merito, la compensazione delle spese.
Il Fatto
L’appellante, iscritta a una gestione previdenziale professionale, aveva ottenuto il rigetto del ricorso con cui chiedeva il riconoscimento della pensione anticipata e la determinazione della quota a carico dell’INPS secondo il sistema di calcolo retributivo. La domanda si fondava sull’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 e sull’art. 1, comma 246, della legge n. 228/2012, in combinato disposto con l’art. 1, comma 245, della medesima legge.
Con atto di appello l’istante deduceva la violazione delle medesime disposizioni, sostenendo che il comma 246 imporrebbe di computare, ai fini del sistema di calcolo, tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati anche presso gli enti previdenziali di cui al d.lgs. n. 509/1994. L’INPS, costituitosi, richiamava la giurisprudenza contraria della stessa Corte e chiedeva il rigetto. L’istante sollecitava poi il deferimento alle Sezioni Riunite ai sensi dell’art. 114 c.g.c. La trattazione, fissata al 14 maggio 2025, era rinviata per impedimento organizzativo; all’udienza di rinvio l’appellante non compariva.
La Motivazione della Corte
Il giudizio si conclude sul piano processuale, prima di ogni esame del merito. Il Collegio ricostruisce la sequenza degli eventi e rileva che la discussione orale era stata dapprima fissata per l’udienza del 14 maggio 2025; in quella sede, constatata l’assenza dell’appellante, la causa era stata rinviata a una successiva udienza con provvedimento debitamente comunicato dalla Segreteria.
All’udienza del 21 gennaio 2026 il Presidente ha nuovamente preso atto dell’assenza di parte appellante. Il Collegio richiama quindi letteralmente il disposto dell’art. 196 c.g.c., che al primo periodo impone il rinvio della causa a una nuova udienza, con comunicazione all’appellante, e al secondo periodo stabilisce che, se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
La norma configura un automatismo processuale a struttura bifasica: la prima assenza costituisce condizione per il rinvio; la seconda assenza, verificatasi dopo la regolare comunicazione, preclude la trattazione e impone la declaratoria di improcedibilità. Nel caso di specie entrambe le condizioni risultano integrate, sicché il Collegio dichiara l’improcedibilità del giudizio.
La conseguenza processuale è espressamente indicata nel dispositivo: l’improcedibilità dell’appello conferma la sentenza di primo grado, con il relativo effetto preclusivo sul merito delle censure formulate. Le spese sono integralmente compensate, scelta che riflette l’assenza di un accertamento di merito sulla fondatezza delle rispettive posizioni. La questione sull’ambito applicativo dell’art. 1, comma 246, della legge n. 228/2012, pure ampiamente dibattuta negli scritti, resta così estranea alla decisione.
Nota della Redazione
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