Dirigenti scolastici in quiescenza e incrementi contrattuali sulla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 620 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il CCNL relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, all’art. 40, comma 3, impone che i benefici economici di cui all’art. 39 abbiano effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del triennio contrattuale, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Tale clausola deroga al criterio generale di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che ancora la pensione alla retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio. Ne consegue che anche gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza successiva al collocamento a riposo vanno computati nella base pensionabile. La prescrizione quinquennale dei ratei decorre dalla sottoscrizione del contratto e la diffida interrompe il termine.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente scolastica dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è cessata dal servizio il 1.9.2018 con provvedimento di pensione dell’Inps. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza in applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL dell’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, nonché dei benefici della contrattazione integrativa regionale in materia di retribuzione di posizione e di risultato.

In particolare, la difesa ha chiesto il computo integrale dei miglioramenti economici, con inclusione nella base pensionabile degli incrementi dell’art. 39 del Contratto — stipendio tabellare e retribuzione di posizione parte fissa — compresi quelli con decorrenza successiva alla cessazione, ai sensi dell’art. 40. Il Ministero ha contestato tale pretesa, richiamando l’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973; l’Inps ha eccepito in via residuale la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il CCNL sottoscritto l’8 luglio 2019 prevede, all’art. 39, gli incrementi dello stipendio tabellare annuo lordo e la rideterminazione del valore della retribuzione di posizione parte fissa, con decorrenze e importi ivi indicati, compresa quella dal 31.12.2018.

Il nodo interpretativo ruota attorno all’art. 40. Il comma 3 stabilisce che i benefici economici derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del triennio contrattuale. Per la Corte l’avverbio “integralmente” estende per intero e senza distinzione i trattamenti economici dell’art. 39, inclusi gli incrementi successivi alla data di collocamento a riposo.

Si configura così una deroga al criterio dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. La clausola contrattuale attribuisce i miglioramenti anche al personale collocato a riposo durante la vigenza contrattuale, considerando il pensionato, a tali limitati fini, come ancora in servizio. La Corte richiama sul punto Corte dei Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige – Trento n. 29 del 12.6.2023 e Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 20.9.2022.

La conferma sistematica giunge dalla seconda parte del comma 3 dell’art. 40, che limita gli effetti degli incrementi al trattamento di fine rapporto e alle indennità di buonuscita e anzianità, considerando in tali casi solo gli scaglionamenti maturati alla cessazione: preclusione che il legislatore contrattuale non ha previsto per il trattamento di quiescenza. Vengono citate Corte dei Conti, Sez. giur. Sardegna n. 37 del 14.3.2023 e Sez. giur. Campania nn. 366 e 466 del 2023.

Esaminando l’eccezione di prescrizione, la Corte l’ha dichiarata infondata. Il CCNL è stato sottoscritto l’8 luglio 2019 e la ricorrente ha diffidato le Amministrazioni con pec del 26 luglio 2023: considerato il termine di esordio della prescrizione dalla sottoscrizione del Contratto e l’effetto interruttivo della diffida, nessuna prescrizione si è verificata. Sulle maggiori somme competono interessi legali e l’eventuale maggior danno da svalutazione; le spese sono state integralmente compensate per la complessità giuridica della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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