Prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati e decorrenza dalla conoscenza della liquidazione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 254 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ratei pensionistici arretrati, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge n. 428/1985, decorre, in conformità al principio generale dell’art. 2935 cod. civ., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la scadenza di ciascun rateo, e comunque non prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia stato portato a conoscenza dell’interessato. Il termine resta quindi ancorato a un ostacolo giuridico e non al mero fatto della mancata percezione. Il giudice di appello, investito della sola eccezione di prescrizione, può pronunciarsi nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Fatto
Il ricorrente, in quiescenza dal 27 luglio 2012, aveva ottenuto dal giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, mediante applicazione, per gli anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, dell’aliquota annua di rendimento pari al 2,44 per cento.
Il giudice di prime cure non si era pronunciato sull’eccezione di prescrizione dei ratei arretrati, sollevata dall’Istituto previdenziale nella memoria di costituzione. L’INPS ha proposto appello eccependo la violazione della disciplina della prescrizione quinquennale in materia pensionistica e dell’art. 112 cod. proc. civ., chiedendo la declaratoria di prescrizione dei ratei anteriori all’ottobre 2015. L’appellato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’appellato, non costituito, al quale il gravame e il decreto di fissazione dell’udienza erano stati ritualmente notificati.
Nel merito, il Collegio ha qualificato la sentenza impugnata come inficiata dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, codificato dall’art. 112 cod. proc. civ., vizio convertitosi in motivo di gravame ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., applicabile quale principio generale anche al giudizio contabile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 7, comma 2, del codice di giustizia contabile. Su tale questione il Collegio ha ritenuto di potersi pronunciare nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Quanto alla disciplina sostanziale, la Corte ha richiamato l’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge n. 428/1985, che sancisce il termine quinquennale di prescrizione dei ratei pensionistici e relativi accessori. Tale termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, secondo il principio generale dell’art. 2935 cod. civ., identificato nella scadenza di ciascun rateo, e comunque non prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia stato portato a conoscenza dell’interessato.
Applicando tali principi al caso concreto, dagli atti risultava che la determina di liquidazione della pensione era stata comunicata all’interessato con nota del 19 ottobre 2012 e che il primo atto interruttivo era costituito da una diffida trasmessa all’INPS il 15 ottobre 2020. Il Collegio ha quindi accolto l’appello e, in riforma della sentenza, ha dichiarato prescritti tutti i ratei pensionistici arretrati maturati sino al 15 ottobre 2015.
Le spese di giudizio sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile, atteso che l’unica censura mossa con l’appello atteneva a una questione preliminare di merito.
Nota della Redazione
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