Parere positivo su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 134 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. Il parere sulla conformità dell’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione richiede la verifica dell’analitica motivazione su necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere motivazionale può essere assolto anche mediante rinvio per relationem agli atti e alle relazioni tecniche del procedimento, quando siano affidabili e attendibili. Resta invece necessario che l’atto dia autonomamente atto della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Un Comune, aderente al Consiglio di bacino Verona Nord, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo una delibera consiliare con cui ha preso atto della delibera dell’Assemblea di bacino, ha approvato l’atto costitutivo, lo statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo della costituenda società in house, assumendo la relativa partecipazione di capitale.
L’operazione trae origine dal provvedimento con cui l’Assemblea del Consiglio di bacino ha affidato il servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani alla Newco SpA per quindici anni, previa costituzione della società da parte dei Comuni del bacino. Il Comune assume la qualifica di socio per una quota del capitale sociale pari al 3,525%, con conferimento di 158.626,35 euro.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto i presupposti della nuova funzione di controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, che ha qualificato la fattispecie come scrutinio dei presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione prima della sua attuazione. La fattispecie rientra pienamente tra le ipotesi di parere, poiché all’esito dell’operazione il Comune acquista la qualità di socio nella nuova società.
Sul versante della competenza e del contenuto motivazionale, l’atto risulta adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp. La Sezione rileva che, essendo già stata operata in sede assembleare di bacino la scelta dell’affidamento in house, residuano scarsi margini di discrezionalità in capo all’ente procedente.
Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la costituzione di una società per azioni rispetta l’art. 3 Tusp e l’attività rientra tra quelle dell’art. 4, comma 2, lett. a), Tusp, integrandosi il requisito della stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali. Sulla sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo, riferito all’equilibrio economico-finanziario della società, da quello soggettivo, relativo alla situazione dell’ente. Il piano economico finanziario asseverato e la nota attestante lo stanziamento in bilancio delle somme per l’acquisto delle quote soddisfano entrambi i profili, pur mancando specifiche indicazioni sull’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, colmate dalla relazione di bacino.
Sulla convenienza economica e sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, l’onere è assolto mediante rinvio per relationem alla normativa di settore e alla relazione approvata in sede di bacino, che contiene un’analisi di benchmark. Le ragioni di convenienza sono ritenute congrue.
Resta invece non motivata la compatibilità dell’intervento con la disciplina europea sugli aiuti di Stato ex art. 5, comma 2, Tusp. La Sezione rende comunque parere positivo, con le precisazioni sui paragrafi relativi alla sostenibilità finanziaria e agli aiuti di Stato.
Nota della Redazione
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