Azione di arricchimento ingiustificato improponibile se manca il carattere di sussidiarietà (Cass. civ. Sez. III n. 9094 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cod. civ. è improponibile quando la pretesa principale, proposta in via ordinaria, sia stata rigettata per carenza originaria del titolo fondante: in tal caso non è configurabile alcun concorso tra azioni e non opera l’art. 2042 cod. civ., perché difetta il carattere di sussidiarietà che la legge correla all’azione residuale. Il giudice, anche d’ufficio e anche in sede di appello, deve verificare se il rigetto della domanda principale derivi dalla mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie ovvero dall’inerzia dell’impoverito o dal mancato assolvimento di un onere processuale. Solo nella seconda ipotesi la domanda di arricchimento resta proponibile.

Il Fatto

Un ente locale conveniva in giudizio tre suoi ex amministratori chiedendo la restituzione di somme corrisposte direttamente al difensore che li aveva assistiti in procedimenti penali definiti con assoluzione e non luogo a procedere. Gli importi erano stati iscritti a bilancio come debiti fuori bilancio con delibere poi annullate in autotutela per difetto dei presupposti di legge.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che le somme erano state pagate dall’ente direttamente al professionista e non rimborsate ai convenuti. La Corte d’appello riformava la decisione e condannava gli appellati, anche a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ., ravvisando in capo a essi la qualità di effettivi beneficiari del pagamento privo di causa adquirendi. Propongono ricorso per cassazione gli ex amministratori.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2033 cod. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che l’illustrazione del motivo non consente di distinguere se si imputi alla sentenza un vizio motivazionale o un error in iudicando: la motivazione esiste, è intellegibile e soddisfa il minimo costituzionale, mentre l’errore di diritto avrebbe richiesto la specifica indicazione delle affermazioni in contrasto con le norme regolatrici.

Il secondo motivo è accolto per quanto di ragione. I ricorrenti censurano l’accoglimento in appello della domanda di arricchimento ingiustificato, introdotta per la prima volta in quel grado e ritenuta nuova. Il fulcro del ragionamento è la sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 cod. civ., ricostruita alla luce delle Sezioni Unite n. 33954 del 2023.

Secondo quel precedente, la sussidiarietà non va intesa in astratto, come mera esistenza di un’altra azione esperibile. Occorre invece guardare alle ragioni del rigetto della domanda principale. Se il rigetto deriva dalla carenza ab origine del titolo fondante, il concorso tra azioni è solo apparente e la domanda di arricchimento è improponibile. Se invece dipende dall’inerzia dell’impoverito o dal mancato assolvimento di un onere, la domanda residuale resta esperibile.

La Corte applica il principio al caso concreto: il giudice di prime cure aveva rigettato la pretesa perché rivolta erroneamente verso gli ex amministratori anziché verso il professionista che aveva ricevuto le somme. Si tratta dunque di carenza originaria del titolo, che rende la domanda di arricchimento improponibile per difetto di sussidiarietà, a prescindere dalla questione della sua proposizione in appello e della riqualificazione ex iura novit curia.

Il terzo motivo, relativo alla dedotta ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., resta assorbito. La Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, disponendo la cancellazione delle statuizioni condannatorie e la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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