Omessa impugnazione di ratio decidendi autonoma rende inammissibile il motivo (Cass. civ. Sez. III n. 1425 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, poiché l’autonoma motivazione non impugnata è divenuta definitiva e in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della pronuncia. Il motivo di ricorso deve identificare l’errore e confrontarsi specificamente con le ragioni che sorreggono la decisione: non basta evocarne brevi passi estrapolati, omettendo la disposizione normativa intermedia e l’argomentazione successiva. Il vizio che non rispetti tale requisito è sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il controllo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, non il legittimo affidamento, che tale non è.
Il Fatto
Il ricorrente, già segretario di un seggio elettorale per il rinnovo dei componenti di un ordine professionale, era stato coinvolto in un procedimento penale e ne era uscito assolto. Sulla base di due delibere consiliari assumeva di avere diritto al rimborso delle spese processuali sostenute e conveniva in giudizio l’Ordine davanti al Tribunale di Firenze.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l’Ordine al pagamento. La Corte d’Appello di Firenze, in totale riforma, respingeva la pretesa. Il ricorrente propone allora ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dall’Ordine con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1720 e 1362 cod. civ. e sostiene l’erronea applicazione dell’art. 1333 cod. civ., per avere la Corte territoriale escluso che un ente pubblico potesse concludere, mediante delibere, un contratto con obbligazioni del solo proponente.
Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata si regge su una seconda ratio decidendi autonoma, secondo cui la soluzione non muterebbe neppure qualificando le delibere come accollo di debito a rilevanza interna: le stesse legano la rimborsabilità alla inerenza della contestazione ai compiti tipici del segretario del seggio e, trattandosi di ente pubblico, l’accollo sarebbe altrimenti privo di causa. Il ricorrente non censura questa ragione.
La Corte richiama il principio per cui, in presenza di più ragioni distinte e autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulle altre (Cass. n. 30200 del 2022; Cass. n. 18119 del 2020; Cass. n. 15399 del 2018). La sentenza resta così sostenuta da una motivazione divenuta definitiva.
Il ricorrente, inoltre, critica la motivazione evocando due brevi passi, tra loro intervallati da argomentazioni che vengono ignorate, e omette la disposizione normativa intermedia. Il ricorso eccede così il perimetro del mezzo, risolvendosi in un “non motivo”, come chiarito da Cass. n. 359 del 2005 e confermato da Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017. I rilievi sull’esegesi letterale delle delibere si traducono in un diverso apprezzamento di fatto.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Proposto ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non concerne un fatto storico: il legittimo affidamento non integra il “fatto” secondo la lettura delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Né il vizio ex art. 112 cod. proc. civ. regge, perché la prospettazione riportata risulta generica e inidonea a evidenziare il fatto costitutivo della pretesa, senza che sia precisato se essa venne mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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