Giudicato esterno e onere di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 22979 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che deduca l’esistenza di un giudicato esterno è tenuto, a pena di inammissibilità del motivo, a rispettare il principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6), cod. proc. civ., riproducendo nel ricorso il testo integrale della sentenza che si assume passata in giudicato, non essendo sufficiente il richiamo a stralci della motivazione né una ricostruzione sommaria e indiretta dell’oggetto del precedente giudizio. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., non può essere integrato dall’omessa valutazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito. Il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di decisività.
Il Fatto
Un’associazione operante nell’assistenza ai portatori di handicap ha convenuto in giudizio un comune siciliano, chiedendo il pagamento del corrispettivo per il servizio di trasporto gratuito di soggetti disabili svolto in favore dell’ente e, in via gradata, l’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. La domanda riguardava i crediti relativi agli anni 1996-1997 e 1998-1999.
Il Tribunale ha respinto le pretese: per i primi crediti, rilevava l’esistenza di un precedente giudicato; per i secondi, l’avvenuto adempimento. La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile per genericità il motivo sull’adempimento e giudicando infondata la domanda di arricchimento senza causa, in parte coperta da giudicato e in parte già soddisfatta. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza per violazione del principio del ne bis in idem ex art. 2909 cod. civ., sostenendo che il precedente giudicato riguardava le rette di trasporto dal 1986 al 1997, mentre il nuovo giudizio aveva a oggetto importi diversi, ceduti all’INPS e non onorati dal comune.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sotto il profilo della specificità. Il mezzo ricostruiva l’oggetto del precedente giudizio in modo del tutto sommario, senza la minima riproduzione dei passaggi essenziali degli atti e, soprattutto, della sentenza di quel giudizio. Anche l’applicazione flessibile dell’orientamento sul giudicato esterno — coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso — non salvava il motivo: la parte che deduce il giudicato deve riprodurre integralmente il testo della sentenza, non bastando il richiamo a stralci della motivazione (Cass. Sez. III n. 25700 del 25.09.2024; Cass. Sez. II n. 17310 del 19.08.2020; Cass. Sez. L n. 5508 del 08.03.2018; Cass. Sez. II n. 15737 del 23.06.2017). Nemmeno la rimodulazione del canone secondo le indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 e della più recente giurisprudenza interna (Cass. Sez. L n. 3612 del 04.02.2022; Cass. Sez. I n. 24048 del 06.09.2021) valeva a superare la radicale carenza di specificità. Quanto all’adempimento, la ricorrente si limitava ad affermare apoditticamente di avere offerto piena prova, sollecitando inammissibilmente un riesame delle prove riservato al giudice di merito.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. Le doglianze non configuravano un omesso esame di un fatto decisivo, inteso come preciso accadimento storico-naturalistico, ma semmai l’omessa valutazione di elementi istruttori, che non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice, ancorché non tutte le risultanze probatorie siano state esposte (Cass. Sez. II n. 27415 del 29.10.2018). Inoltre, il motivo non si confrontava con la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva escluso la domanda ex art. 2041 cod. civ. perché i crediti erano coperti da giudicato o già pagati, difettando in radice lo spostamento patrimoniale senza corrispettivo presupposto dell’azione.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, non essendo l’intimato costituito, nulla ha disposto sulle spese. Ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, spettando all’amministrazione giudiziaria verificarne la debenza in concreto (Cass. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
Nota della Redazione
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