Assicurazione RCA del tesserato copre anche il danno da colpa grave (Cass. civ. Sez. III n. 6523 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore non sorge se il fatto illecito che origina il danno ha natura dolosa, mentre vi rientra il danno derivante da fatto colposo, anche se connotato da colpa grave o gravissima. L’esclusione dall’assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave, o a particolari e specifici comportamenti colposi, richiede una pattuizione espressa; in sua mancanza l’assicurazione copre il danno causato da qualsiasi condotta colposa. La limitazione della garanzia ai soli fatti accidentali va intesa come riferita alla condotta colposa, anche volontaria, in contrapposizione ai fatti dolosi, poiché un’assicurazione che descrivesse il rischio limitandolo ai casi fortuiti sarebbe un’assicurazione senza rischio, e perciò nulla ai sensi dell’art. 1895 cod. civ. È inammissibile, per genericità, il motivo che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo senza indicare il dato extratestuale e le modalità della sua discussione tra le parti.
Il Fatto
Un istruttore di nuoto di secondo livello, tesserato presso una società affiliata alla federazione nazionale, durante un allenamento colpiva accidentalmente al volto un allievo. Per tale episodio il giudice penale lo condannava per lesioni colpose, con multa e risarcimento in favore della parte civile.
Poiché la federazione non aveva comunicato alla compagnia assicurativa i dati dei tesserati, l’istruttore non aveva potuto avvalersi della polizza di responsabilità civile e aveva personalmente corrisposto l’importo liquidato e le spese legali, oltre a un ulteriore importo in forza di un accordo transattivo. Conveniva quindi la federazione davanti al tribunale per ottenere il risarcimento. La domanda veniva accolta in primo grado e in appello; la federazione ricorreva in cassazione con due motivi, mentre l’INAIL, subentrata alla compagnia soppressa, non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella condotta violenta e non accidentale dell’istruttore, sostenendo che la natura cosciente della colpa avrebbe dovuto escludere la copertura assicurativa. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la censura era formulata in modo generico e non indicava il dato extratestuale da cui evincere l’esistenza del fatto omesso, né il come e il quando esso fosse stato oggetto di discussione tra le parti, non consentendo così di attribuirgli il carattere del tassello mancante alla plausibilità della decisione, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Nel merito, il fatto asseritamente omesso era comunque privo di decisività. La Corte richiama la regola dell’art. 1917 cod. civ.: dalla garanzia assicurativa sono esclusi unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato, non certo quelli colposi, anche se dovuti a colpa grave, perché l’assicurazione della responsabilità civile presuppone ontologicamente una colpa dell’assicurato. Solo una pattuizione espressa può escludere l’assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave o a specifici comportamenti colposi.
Quanto alla non accidentalità del fatto, la Corte richiama la propria decisione n. 23762 del 2022, che ha chiarito come la limitazione della garanzia ai fatti accidentali vada riferita alla condotta colposa, anche volontaria, in contrapposizione ai fatti dolosi. Un’assicurazione che descrivesse il rischio limitandolo ai casi fortuiti sarebbe un’assicurazione senza rischio, e perciò nulla ex art. 1895 cod. civ. Né rileva che l’illecito integri anche gli estremi di un reato, poiché l’illiceità della condotta dannosa non incide sulla causa del contratto né sul suo oggetto.
Con il secondo motivo la ricorrente censurava la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per essere stata ritenuta obbligata a comunicare alla compagnia i tabulati dei tesserati. La Corte ha rigettato la censura: chi denuncia un errore di interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole ermeneutiche, ma deve specificare i canoni in concreto violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato, non potendosi risolvere la doglianza nella mera contrapposizione tra la propria lettura e quella accolta in sentenza.
Nota della Redazione
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