Inammissibile il regolamento d’ufficio senza competenza per materia del giudice a quo (Cass. civ. Sez. III n. 27935 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., è proponibile solo in presenza di un conflitto negativo tra giudice adito e giudice ad quem per ragione di materia o di territorio inderogabile, nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ.. I Tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria: la questione della spettanza di una controversia al giudice ordinario non specializzato o al tribunale regionale delle acque è dunque questione di competenza, non di giurisdizione. È pertanto inammissibile l’istanza d’ufficio del secondo giudice che contesti la sola competenza per materia del primo senza indicare un giudice competente per materia (o per territorio inderogabile): in tal caso la competenza resta regolata esclusivamente dagli ordinari criteri di valore e territorio, con radicamento presso il giudice ad quem davanti al quale il giudizio è stato riassunto.

Il Fatto

Un automobilista conveniva il Comune davanti al Giudice di Pace per il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, rimasta bloccata su una strada provinciale per l’improvviso innalzamento del livello dell’acqua piovana, che aveva invaso le parti meccaniche del veicolo.

Il Giudice di Pace dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, richiamando un precedente delle Sezioni Unite sul riparto tra giudice ordinario e tribunale delle acque. Riassunta la causa, il tribunale regionale sollevava ex officio il regolamento di competenza, contestando l’applicazione di quel principio e invocando l’orientamento secondo cui la competenza del giudice specializzato va esclusa quando il danno è collegato ad acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato.

La Motivazione della Corte

La Corte chiarisce anzitutto la natura della questione. I Tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria: la spettanza di una controversia al giudice ordinario non specializzato o al tribunale regionale delle acque integra quindi una questione di competenza, non di giurisdizione, come erroneamente postulato dal Giudice di Pace.

Su questo presupposto l’istanza è inammissibile. Il regolamento d’ufficio dell’art. 45 cod. proc. civ. presuppone un conflitto negativo tra giudice adito e giudice ad quem per ragione di materia o di territorio inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ.. Quando invece la competenza è regolata solo per valore o per territorio derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti: in loro mancanza, se la causa è stata tempestivamente riassunta, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo, anche se questi la ritenga errata.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 1202 del 18.01.2018: è inammissibile il regolamento d’ufficio quando il secondo giudice, adito per riassunzione, neghi la propria competenza per materia e ritenga che essa sia regolata solo per valore o per territorio derogabile, poiché l’accoglimento produrrebbe il medesimo effetto di un regolamento d’ufficio ratione valoris non consentito. Nella specie, il tribunale regionale ha svolto una pars destruens condivisibile — le acque piovane non rientrano tra le acque pubbliche, potendo acquisire tale connotazione le acque reflue e meteoriche solo dopo depurazione — ma non ha fatto seguire la pars costruens, omettendo di indicare la competenza per materia o per territorio inderogabile del Giudice di Pace o di un terzo giudice.

Per l’accoglimento non basta riconoscere l’insussistenza di ragioni di competenza per materia in capo al secondo giudice: occorre anche indicare e ritenere effettivamente sussistenti ragioni che attribuiscano tale competenza in capo al primo giudice o a un terzo. La controversia non presenta elementi di necessario assoggettamento a un determinato giudice per ragioni di materia, sicché la competenza resta regolata dai soli criteri di valore e territorio. Il regolamento va dunque dichiarato inammissibile, con riassunzione davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro tre mesi dalla pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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