Associazione mafiosa lombarda e annullamento per esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. I n. 13290 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non esonera il giudice dal confronto con gli elementi che, emergendo dagli atti o rappresentati dalla parte, siano idonei a escludere i pericula libertatis. Tra questi assume valore determinante la rescissione dei legami con il sodalizio, che il giudice deve valutare in concreto, verificando la sua incidenza attuale sul piano cautelare. L’obbligo motivazionale non si riduce a una clausola di stile sulla presunzione, ma impone di confrontarsi con gli esiti investigativi che depongono per l’allontanamento dell’indagato dal contesto associativo.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari, ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere per il delitto di associazione mafiosa aggravato, ipotizzato come un sodalizio radicato nel territorio lombardo e frutto di un patto federatore tra componenti delle cosiddette mafie storiche.

Il Tribunale ha valorizzato la gravità indiziaria sulla partecipazione del ricorrente al gruppo, desumendola da alcuni episodi di cessione di stupefacenti, dalla partecipazione alla gestione di società di interesse comune, dai rapporti con esponenti apicali e da diversi incontri. Quanto alle esigenze cautelari, ha richiamato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., reputando recessivi la mancanza di precedenti di rilievo e il decorso del tempo dai fatti. Il ricorrente censura l’esistenza del sodalizio, la propria partecipazione e l’automatico richiamo alla presunzione, segnalando l’emersione di captazioni che testimoniano il proprio allontanamento dal gruppo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara infondato il primo motivo. Quanto all’esistenza del sodalizio, il Tribunale ha ricostruito un assetto organizzativo stabile, con una suddivisione di ruoli e un legame permanente con le cosche di origine, ritenuto “capitale sociale” della nuova compagine. La mafiosità della struttura è stata ritenuta immanente all’associazione, che opera in modo autonomo pur avvalendosi dell’assoggettamento già realizzato sul territorio. In ossequio al principio per cui, in tema di associazione per delinquere, la presenza di scopi personali contrapposti tra associati non è ostativa al vincolo, ove le divergenze trovino composizione in un progetto generale, la Corte conferma la logicità della motivazione.

Anche la censura sulla partecipazione del ricorrente è respinta. Le critiche difensive, oltre a porsi ai limiti dell’ammissibilità per genericità e contenuto rivalutativo, non scalfiscono la ricostruzione del ruolo dell’indagato. La Corte valorizza la sua partecipazione a episodi di narcotraffico, la gestione di società di interesse comune e i rapporti fiduciari con esponenti di vertice, emergenti da plurime intercettazioni e incontri.

È invece fondato il secondo motivo. Il Tribunale ha richiamato la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma non si è confrontato con quanto egli stesso aveva trascritto: le captazioni in cui un esponente apicale descrive una condotta infedele del ricorrente e lo definisce un “ramo secco” già “tagliato”, confermando il distacco dal sodalizio. Secondo il consolidato orientamento richiamato, la presunzione relativa impone di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove evidenziate dalla parte o evincibili dagli atti, tra cui rilevano il tempo trascorso dai fatti e la rescissione dei legami con il sodalizio, che ha valore determinante.

Poiché l’ordinanza impugnata contiene gli elementi idonei a mettere in crisi l’affermazione delle esigenze cautelari, la Corte annulla il provvedimento limitatamente a tale profilo, con rinvio al Tribunale di Milano, Sezione per il riesame, per nuovo giudizio, rigettando nel resto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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