Presunzione di pericolosità e accertamento concreto ex art. 203 c.p (Cass. pen. Sez. 1 n. 5396 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione e della durata di una misura di sicurezza, postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., come prescritto dall’art. 203, comma secondo, cod. pen.. Tale giudizio non può essere ancorato a una presunzione di pericolosità derivante dai precedenti penali o dalla natura dei reati commessi, ma esige un accertamento in concreto da parte del giudice di merito. L’ordinanza che riduca la durata di una misura di sicurezza, affermando l’attenuazione della pericolosità sociale, è viziata da carenza motivazionale ove non espliciti in che maniera e rispetto a quali parametri tale attenuazione sia stata valutata. In tal caso, si impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Catania aveva disposto la libertà vigilata nei confronti di un condannato per la durata di anni due, con l’obbligo di avvisare le Forze dell’ordine in caso di abbandono del domicilio. A seguito dell’impugnazione del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Catania, con provvedimento del 24 settembre 2025, accoglieva parzialmente la doglianza, riducendo la durata della misura di sicurezza ad anni uno ed eliminando il suddetto obbligo.
Avverso tale decisione, il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, quale unica doglianza, la violazione degli artt. 203 cod. pen. e 679 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente deduceva che il provvedimento impugnato non aveva tenuto conto delle tipologie di reati per cui era intervenuta condanna, della condotta successiva ai fatti, del comportamento tenuto durante l’espiazione della pena e della risalenza nel tempo dei fatti stessi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato come il Tribunale di sorveglianza avesse censurato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto operante una presunzione di pericolosità senza procedere a un accertamento in concreto ai sensi dell’art. 203 cod. pen., per poi, affermando una scemata pericolosità sociale, ridurre la durata della misura di sicurezza.
Il principio affermato è che il giudizio sulla pericolosità sociale, ai fini dell’applicazione o della modifica di una misura di sicurezza, postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., come prescritto dall’art. 203, comma secondo, cod. pen. La Corte ha richiamato il precedente delle Sez. 3, n. 6596 del 2023, in cui è stata annullata con rinvio la decisione che aveva inferito il pericolo di recidiva unicamente dalle modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell’imputato, senza valutare gli altri parametri indicati dall’articolo citato.
La Corte ha poi rilevato un ulteriore profilo di illogicità nella motivazione del Tribunale. Il giudice di merito, infatti, aveva affermato che dall’istruttoria svolta era emersa un’attenuazione della pericolosità sociale, ma non aveva esplicitato in che maniera e rispetto a quali parametri tale conclusione fosse stata raggiunta. Tale carenza argomentativa ha reso il provvedimento privo di un valido supporto motivazionale.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania, affinché provveda a un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra esposti e motivi adeguatamente in ordine agli elementi di valutazione della pericolosità.
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Nota della Redazione
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