Associazione mafiosa storica e continuazione esterna: criteri di determinazione della pena (Cass. pen. Sez. II n. 19064 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato tra reati già giudicati con sentenza irrevocabile e reati ancora in cognizione, la riduzione di pena per il rito abbreviato prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. segue l’ordine stabilito dalle Sezioni Unite Volpe e va coordinata con il criterio moderatore del cumulo di cui all’art. 78 cod. pen. Se il reato più grave è quello oggetto del giudizio di cognizione, il limite dei trent’anni opera prima della diminuente per il rito; se invece la pena più grave è quella già divenuta irrevocabile, la riduzione per il rito opera per prima, secondo la regola della fase di esecuzione, a tutela dell’intangibilità del giudicato sanzionatorio. La circostanza aggravante della disponibilità di armi ex art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. è configurabile nei confronti di ogni partecipe consapevole del possesso di armi da parte degli associati o che lo ignori per colpa, potendo rilevare il fatto notorio della stabile dotazione del sodalizio mafioso storico. Ai fini della condotta partecipativa ex art. 416-bis, comma primo, cod. pen. non basta la mera contiguità compiacente, occorrendo un contributo effettivo, concreto e visibile alla vita dell’organizzazione.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un ampio procedimento per associazione di tipo mafioso e reati fine, definito in primo grado con rito abbreviato e poi in appello. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18.12.2024, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando alcune posizioni, escludendo in un caso la recidiva, concedendo in altro le circostanze attenuanti generiche, riconoscendo vincoli di continuazione interni ed esterni e riducendo alcune pene.
Numerosi imputati hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la ritenuta partecipazione al sodalizio, il ruolo apicale, le aggravanti della associazione armata e del metodo mafioso, la mancata riqualificazione di talune condotte e la determinazione del trattamento sanzionatorio. La questione centrale attiene alla correttezza dei criteri applicati nella disciplina del cumulo tra reati già definitivamente giudicati e reati oggetto del giudizio di cognizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro generale in tema di doppia conforme. Quando appello e primo grado convergono su una medesima valutazione del compendio istruttorio, le due sentenze si saldano in un unico corpo argomentativo e non è necessario che il giudice di secondo grado confuti analiticamente ogni deduzione difensiva. Ne deriva l’inammissibilità delle censure che, sotto l’etichetta del vizio di motivazione, sollecitano una rilettura del merito o una diversa ponderazione degli elementi di prova.
La Corte ribadisce poi i criteri sulla condotta partecipativa. Richiamando le Sezioni Unite Mannino e Modaffari, afferma che la partecipazione postula una stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, con un ruolo dinamico traducibile in un contributo effettivo, concreto e visibile. La contiguità compiacente e la mera vicinanza a esponenti del clan non integrano il reato. Quanto alle posizioni apicali, il ruolo di capo non è riservato al vertice assoluto, ma spetta anche a chi eserciti incarichi direttivi e risolutivi nella vita quotidiana del gruppo.
In tema di associazione armata, la Corte conferma che l’aggravante riguarda ogni partecipe consapevole della dotazione di armi, potendo rilevare il fatto notorio della stabilità dell’armamento nelle mafie storiche, con riferimento al sodalizio complessivamente inteso e non alla singola articolazione territoriale. Analogamente, l’aggravante del metodo mafioso può desumersi dalla sottoposizione del territorio all’influsso di notorie consorterie, anche quando la richiesta estorsiva sia formalmente priva di contenuto minatorio esplicito.
Il punto di maggiore rilievo riguarda il trattamento sanzionatorio. La Corte distingue nettamente due ipotesi. Quando il reato più grave è quello in cognizione, il criterio moderatore ex art. 78 cod. pen. precede la diminuente per il rito abbreviato. Quando invece il reato più grave è già coperto da giudicato, si applica la regola della fase di esecuzione e la riduzione per il rito opera per prima, a salvaguardia dell’intangibilità del giudicato sanzionatorio inerente alla pena più grave. La Corte rileva che la sentenza di appello non ha chiarito il criterio di individuazione del reato più grave e ha quindi annullato con rinvio sul punto, mentre per altra posizione ha corretto direttamente l’errore materiale di calcolo nella determinazione della pena finale.
Nota della Redazione
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