Sindacato di legittimità e divieto di valutazione nel merito (Cass. pen. Sez. 1 n. 1953 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità, investito del ricorso per cassazione avverso una sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 595, terzo comma, cod. proc. pen., non può valutare i profili di merito, dovendo il suo esame arrestarsi alla verifica del buon governo della norma incriminatrice da parte del giudice di merito. La doglianza che attenga a specifici atti processuali è inammissibile per difetto di autosufficienza, qualora il ricorrente non ne fornisca la completa trascrizione o allegazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Palmi condannava un uomo alla pena di euro 350,00 di multa per il reato di cui all’art. 697 cod. pen., per il rinvenimento, in un terreno privo di recinzione, di quindici munizioni a pallini calibro 12.

L’interessato proponeva appello, deducendo l’insussistenza del fatto, l’assenza di perizia sulla offensività delle munizioni, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di Appello di Reggio Calabria, rilevata l’inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna per reato punito con la pena dell’ammenda ai sensi dell’art. 595, terzo comma, cod. proc. pen., qualificava l’atto introduttivo come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Corte di legittimità ex art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi dedotti, infatti, attenevano al merito della vicenda e non integravano la denuncia di un vizio di manifesta illogicità della motivazione. Il sindacato del giudice di legittimità, sul punto, deve arrestarsi alla verifica del buon governo della norma incriminatrice da parte del giudice di merito.

La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze risultavano prive di allegazione. Richiamando il principio di autosufficienza del ricorso, ha ribadito che, quando la doglianza riguardi specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’atto o la sua allegazione al ricorso, essendo precluso in sede di legittimità l’esame diretto degli atti del processo.

La Corte ha infine esercitato il potere di rettificazione ex art. 619, secondo comma, cod. proc. pen., correggendo l’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, che indicava la pena come “multa” in luogo di “ammenda”, dovendosi intendere la pena come euro 350,00 di ammenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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