Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e modifica dell’elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. V n. 7398 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni all’imputato, la modifica dell’elezione o dichiarazione di domicilio intervenuta dopo il deposito in cancelleria del provvedimento da notificare non assume rilievo ai fini della notificazione di quest’ultimo, dovendosi tener conto dei soli dati risultanti dagli atti al momento in cui l’atto è depositato e dell’art. 162, comma 4, cod. proc. pen. La nullità derivante dall’omessa notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. non incide sul merito dell’eccezione quando l’iter di notifica sia già iniziato prima della modifica. Quanto al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. non è una assoluzione in senso tecnico, ma una declaratoria di non punibilità che lascia intatto l’accertamento del fatto e della sua illiceità penale, con iscrizione nel casellario giudiziale.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole di tentata violenza privata continuata, commessa con reiterate minacce, anche di morte, al fine di costringere la parte offesa a interrompere un giudizio davanti al Giudice del lavoro. Nel giudizio di primo grado era stata altresì ritenuta la speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con formula di non doversi procedere.

Il ricorso per cassazione denuncia due motivi: la nullità della vocatio in jus per omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini, notificato invece al difensore; e l’erroneità della formula proscioglitiva ex art. 531 cod. proc. pen., ritenuta meno favorevole dell’assoluzione piena di cui all’art. 530 cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso non fondato. In via preliminare, riconosce l’ammissibilità dell’impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto anche quando non siano dedotti profili di efficacia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l’interesse dell’imputato a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione nel casellario giudiziale.

Sul primo motivo, il Collegio dà atto dell’esistenza di un contrasto interpretativo sulla natura della nullità per omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.: all’orientamento tradizionale che la qualifica come nullità relativa, eccepibile entro il termine dell’art. 491 cod. proc. pen., si contrappone l’indirizzo che la inquadra tra le nullità a regime intermedio, eccepibili fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

La Corte supera però la questione della tardività dell’eccezione. Dalla consultazione dell’incarto processuale, consentita in virtù del vizio di error in procedendo dedotto, emerge che l’atto da notificare era stato adottato prima della modifica dell’elezione di domicilio da parte dell’imputato. Al momento dell’adozione dell’atto, il Pubblico Ministero ha quindi correttamente indicato il domicilio del difensore, come risultante dagli atti.

Richiamando Sez. IV n. 14919 del 2019 e Sez. II n. 17017 del 2022, la Corte afferma che la notificazione è valida quando eseguita presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dovendosi tener conto dei soli dati funzionali alla notificazione esistenti al momento del deposito in cancelleria del provvedimento. L’indirizzo opposto, fondato sull’art. 162, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. V n. 47096 del 2014), è ritenuto isolato e non condiviso: la successiva fase di notifica è solo un segmento procedimentale ulteriore e distinto dall’emissione dell’atto.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, oltre che per manifesta infondatezza. La Corte ribadisce che la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. è una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 531 cod. proc. pen. che lascia intatte le statuizioni civili (Sez. V n. 32010 del 2018). Tale pronuncia costituisce pieno accertamento del fatto e della sua illiceità penale, come conferma l’art. 651-bis cod. proc. pen., ed è iscritta nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 313/2002. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 173 del 2022; ordinanza n. 279 del 2017), secondo cui la pronuncia è una vera sentenza di accertamento dell’illecito penale. Non è quindi errata la formula “non doversi procedere”. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e nulla per le spese di parte civile, non intervenuta alla discussione, secondo Sez. Un. n. 27727 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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