Associazione narcotraffico, sufficiente l’apporto del fornitore per fase limitata (Cass. pen. Sez. V n. 34245 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito di attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto e impone al giudice una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di concrete occasioni di recidiva. Ai fini della configurabilità dell’associazione finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non è necessaria la conoscenza reciproca fra tutti gli associati né il contatto con i vertici, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare a una società criminosa strutturata, con un contributo causale anche per una fase temporalmente limitata. L’interpretazione del linguaggio intercettato, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità quando la motivazione sia logica; il controllo della Cassazione verte sulla congruenza del ragionamento, non sull’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestato al capo 3), e per una serie di reati-fine riconducibili all’art. 73 dello stesso decreto. All’indagato si contestava il ruolo di partecipe nell’associazione capeggiata da altri soggetti, ruolo consistito nell’occuparsi stabilmente delle forniture di cocaina destinate a chi vendeva al dettaglio.

Avverso il provvedimento del Riesame l’indagato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo denunciava violazione di legge e difetto di motivazione sulle esigenze cautelari; con il secondo contestava i gravi indizi del reato associativo; con il terzo censurava gli indizi sui reati-fine, lamentando la mancata rivisitazione critica del quadro indiziario e l’omessa valutazione di una memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo muovendo dal consolidato principio per cui l’attualità del pericolo non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta. Il pericolo di reiterazione va desunto da un’analisi accurata della fattispecie concreta — modalità della condotta, personalità dell’indagato, contesto socio-ambientale — senza che l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. esiga la previsione di concrete occasioni di recidiva.

Il provvedimento impugnato, osserva la Corte, ha richiamato gli specifici elementi di rischio, valorizzando le modalità della condotta, ritenuta connotata da professionalità e non occasionalità, nonché i precedenti penali, pur non specifici. La distanza temporale dai fatti non elide il pericolo, poiché esso è agganciato alle modalità operative e al contesto. Il Riesame ha inoltre motivato sull’inidoneità di misure meno afflittive, compresi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e sulla irrilevanza della formazione di una famiglia e dello svolgimento di un’attività lavorativa.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che per l’associazione di narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, né è indispensabile il contatto con i vertici, specie in un sodalizio a struttura gerarchica. Rileva la conversazione con un altro indagato da cui emerge la consapevolezza del ruolo e dei proventi dell’associazione. La Corte conferma che è sufficiente l’adesione e il contributo per una fase temporalmente limitata, purché sostenuto da elementi convergenti verso un apporto causale concreto.

Il terzo motivo è respinto: l’interpretazione del linguaggio captato, anche criptico, è questione di fatto insindacabile in Cassazione se logicamente motivata. Il vaglio degli indizi non può essere parcellizzato. In tema di misure cautelari, alla Corte di cassazione spetta solo di verificare la congruenza della motivazione in ordine alla gravità del quadro indiziario. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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