Recidiva ritenuta ma non applicata rileva ai fini della prescrizione (Cass. pen. Sez. V n. 34237 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, quando la recidiva ritenuta sia meno grave delle altre circostanze concorrenti ex art. 63, quarto comma, cod. pen., deve aversi riguardo all’aumento di pena massimo consentito per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l’aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, renda quello per la ritenuta recidiva facoltativo e in concreto non applicato. Dalla mancata applicazione dell’aumento non può evincersi la disapplicazione della recidiva. La recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo ex art. 161, secondo comma, cod. pen. Il principio di correlazione tra contestazione e decisione non è violato quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi sull’oggetto dell’imputazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 10 settembre 2024, riformava parzialmente la decisione del Tribunale, che aveva accertato la responsabilità del ricorrente per il furto di dodici quintali di ottone. In appello veniva esclusa l’aggravante del mezzo fraudolento, con riduzione della pena al minimo edittale, mentre era confermata l’aggravante del numero di persone ex art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. Nell’imputazione era contestata anche la recidiva reiterata e specifica.

Il ricorrente proponeva un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.: la contestazione collocava l’asportazione in un unico giorno, mentre dall’istruttoria sarebbe emersa una commissione in più giornate, con lesione del diritto di difesa. La Corte di cassazione rigettava il ricorso e, d’ufficio, affrontava la questione della prescrizione.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte osserva che il tema della data di consumazione del furto emerge dall’istruttoria e ha consentito alla difesa di articolare un motivo di appello sul punto. Non si configura quindi la violazione degli artt. 516 e ss. e 522 cod. proc. pen., che presuppone un fatto contestato con caratteri di diversità o assoluta novità. Il giudizio sulla correlazione non si esaurisce nel confronto letterale tra contestazione e sentenza: la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter processuale, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 36551 del 2010 e le Sezioni Unite n. 16 del 1996, oltre al principio secondo cui il mutamento del fatto rileva quando tra i due episodi non sia individuabile un nucleo comune, in rapporto di eterogeneità e incompatibilità.

Nel caso concreto è la stessa difesa ad aver introdotto la tesi del furto in altra data. La Corte territoriale ha escluso tale evenienza in modo non manifestamente illogico, valorizzando la dimensione ridotta degli oggetti, l’appesantimento dell’autovettura, il percorso diretto alla fabbrica e la mancata fermata nonostante il tentativo di ostacolarne l’allontanamento. L’imputato è stato condannato in doppio grado per il furto nella data indicata nell’imputazione.

Più articolata è la questione posta d’ufficio sulla prescrizione. Né in primo né in secondo grado vi è motivazione esplicita sulla recidiva, non censurata con l’appello né con il ricorso. I richiami all’art. 63, quarto comma, cod. pen. in entrambi i gradi, in assenza di censura specifica, inducono a ritenere la recidiva sussistente e non esclusa. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 20808 del 2019 (Schettino), secondo cui la contestazione non consolida alcunché, dovendosi fare riferimento alle statuizioni del giudice, e la motivazione può essere anche implicita.

Dalla mancata applicazione dell’aumento non può evincersi la disapplicazione della recidiva. Le Sezioni Unite confermano che il bilanciamento con altre circostanze non neutralizza gli ulteriori effetti della recidiva; si parla di sostanziale applicazione quando la circostanza, oltre che riconosciuta, produca altro effetto suo proprio. Pertanto, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo all’aumento massimo consentito per il concorso di circostanze della stessa specie (Sez. VI n. 23831 del 2019, Pastore). La recidiva reiterata, circostanza a effetto speciale, incide sul termine minimo ex art. 157, secondo comma, cod. pen. e su quello massimo ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. IV n. 44610 del 2023, Giordano, che esclude la violazione del ne bis in idem e dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU).

Nel caso concreto il termine è calcolato in anni sei ex art. 625, primo comma, cod. pen., aumentato di un terzo ad anni otto, poi ad anni dieci per l’interruzione, con aggiunta di 826 giorni di sospensione. Il reato commesso il 28 ottobre 2014 sarebbe estinto per prescrizione il 1 febbraio 2027. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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