Reato associativo: il giudice di rinvio deve colmare le lacune motivazionali (Cass. pen. Sez. II n. 8092 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando una sentenza è annullata per vizio di motivazione in fatto, il giudice di rinvio conserva piena autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, può desumere il proprio convincimento anche da elementi prima trascurati e non è vincolato dalle valutazioni in fatto contenute nella pronuncia rescindente. Da tale pronuncia deriva un solo vincolo di contenuto negativo: il divieto di adottare la stessa motivazione ritenuta viziata. Ne consegue che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non è sufficiente valorizzare nuovamente gli stessi indici presuntivi già giudicati compatibili con il semplice concorso di persone nel reato continuato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L’elemento differenziale rispetto alla fattispecie associativa risiede nel quid pluris organizzativo, costituito dalla predisposizione di mezzi e dal contributo effettivo dei singoli per il perseguimento dello scopo comune.

Il Fatto

La vicenda processuale si svolge nell’ambito di un giudizio di rinvio. La Corte d’appello di Bologna, investita del rinvio a seguito di annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 22/10/2022, riformava in parte la decisione di primo grado, confermando il giudizio di responsabilità per alcuni imputati in relazione a contestazioni di cessione di stupefacente e di associazione finalizzata al narcotraffico.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione diversi imputati. Essi lamentavano, tra l’altro, la nullità della sentenza di appello per contrasto tra dispositivo e motivazione, l’illegittimità dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale emessa ex art. 130 cod. proc. pen., e l’illogicità della motivazione per non avere il giudice del rinvio colmato le lacune rilevate dalla sentenza rescindente, valorizzando gli stessi elementi già ritenuti compatibili con singole cessioni.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto l’eccezione di nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione. Il Collegio rileva che la Corte d’appello, con l’ordinanza di correzione, ha precisato che la formula “conferma nel resto” doveva riferirsi alla sentenza di appello del 3/12/2021, che aveva già riformato la decisione di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio. Poiché tale intervento opera a favore del ricorrente, il motivo è manifestamente infondato per difetto di interesse.

Passando al vizio motivazionale relativo alla contestazione di cessione di stupefacente, la Corte ricostruisce la regola dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e della giurisprudenza di legittimità: il giudizio di fatto è riservato ai giudici di merito e il sindacato della Cassazione è di pura legittimità. Il giudice del rinvio può quindi replicare il dispositivo della sentenza cassata, purché fondi la nuova decisione su un percorso argomentativo diverso o arricchito, senza riproporre gli argomenti ritenuti illogici.

Nel caso concreto, il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia adeguatamente colmato le lacune, procedendo a una valutazione complessiva e non parcellizzata del compendio indiziario. Il richiamo alle precedenti cessioni di cocaina, avvenute in contesto ravvicinato, e all’analisi delle conversazioni intercettate ha consentito di raggiungere la prova dell’illecito al di là di ogni ragionevole dubbio. Il motivo è pertanto infondato.

Di diverso segno la valutazione dei motivi relativi al reato associativo. La Corte ribadisce che la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 esige un quid pluris organizzativo rispetto al semplice accordo: la predisposizione di strutture, anche rudimentali, idonee a dare supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. La Corte territoriale, invece, non ha approfondito la tipologia del rapporto tra gli imputati. Ha ricavato elementi di convincimento sull’esistenza del sodalizio da un’intercettazione in cui si deduceva l’intraneità di uno di essi, ma da essa discende una conclusione meramente congetturale.

La sentenza impugnata ha così replicato la stessa motivazione ritenuta viziata, valorizzando gli stessi indici presuntivi — pluralità degli episodi, consistenza dei quantitativi, disponibilità di autovetture e utenze dedicate, viaggi all’estero — che la sentenza rescindente aveva giudicato non specifici marcatori del fenomeno associativo, potendo essi giustificare un semplice concorso di persone nel reato continuato. Il provvedimento viene pertanto annullato in parte qua con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna, mentre il ricorso di un imputato è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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