Concordato in appello: preclusioni sui motivi rinunciati e dolo specifico associativo (Cass. pen. Sez. III n. 7041 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia dell’imputato ai motivi di gravame diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, in funzione dell’accordo sulla pena, produce effetti preclusivi che si estendono anche al giudizio di legittimità, con formazione del giudicato sostanziale sui punti rinunciati. Sono pertanto inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’omessa derubricazione e ai vizi sulla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella sua illegalità. In tema di art. 416 cod. pen., il dolo specifico del delitto associativo esige la prova della coscienza e volontà di far parte stabilmente del sodalizio per la realizzazione del programma delinquenziale, non essendo sufficienti né il dolo generico né il dolo eventuale.

Il Fatto

Con sentenza del 26 novembre 2019, il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato quattro imputati per reati tributari e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 ottobre 2023, previa rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio, aveva rideterminato le pene per tre imputati e dichiarato improcedibile l’azione penale nei confronti del quarto per i reati di cui ai capi 29) e 30), confermando nel resto.

Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Tre hanno dedotto violazioni processuali, difetto di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., inutilizzabilità delle intercettazioni e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il quarto ha censurato il travisamento della prova in ordine all’elemento soggettivo dei reati contestati, invocando le dichiarazioni confessorie del coimputato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione relativa alla portata del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, giudizio di legittimità compreso, in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione.

La rinuncia è irretrattabile e determina la formazione del giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione. Ne consegue che, nell’accogliere la richiesta di concordato, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, poiché l’effetto devolutivo dell’impugnazione è ormai circoscritto ai motivi non rinunciati.

Pertanto il Collegio ha ritenuto inammissibili i ricorsi dei tre imputati. Le censure sulla composizione del collegio giudicante, sull’inutilizzabilità delle intercettazioni, sulla motivazione in ordine al proscioglimento e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione attengono tutte a motivi oggetto di rinuncia e non rientrano tra i vizi astrattamente denunciabili in sede di legittimità. La Corte esclude che il richiamo operato dalla difesa all’art. 444 cod. proc. pen. possa rilevare, essendo il patteggiamento di primo grado di portata più ampia rispetto al concordato di appello, poiché implica un accordo anche in punto di responsabilità.

Il rilievo sull’intervenuta estinzione per prescrizione dei reati tributari, sollevato dalla difesa esclusivamente in sede di trattazione orale e non con il ricorso, è stato dichiarato inammissibile perché precluso. Analogamente, è stata dichiarata inammissibile la censura sull’elemento soggettivo del reato tributario, trattandosi di rilievi valutativi e congetturali diretti a sovrapporre una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella dei giudici di merito.

Il ricorso del quarto imputato è stato invece parzialmente fondato. Quanto al reato di dichiarazione fraudolenta, la Corte ha confermato la sussistenza del dolo, ricavato dal ruolo di liquidatore in precedenza svolto presso società amministrate dal medesimo soggetto promotore e dalle dichiarazioni mendaci rese all’atto della verifica fiscale. Quanto al delitto associativo, il Collegio ha ravvisato un vizio radicale di motivazione ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per non essere stata dimostrata la costituzione di un vincolo durevole tra il ricorrente e il sodalizio. Gli elementi valorizzati per il reato tributario risultano, sul punto, neutri, poiché il dolo specifico richiesto dall’art. 416 cod. pen. esige la prova della cosciente adesione a un programma criminoso stabile e permanente. L’annullamento è stato pronunciato senza rinvio per non avere l’imputato commesso il fatto, con rideterminazione della pena residua in anni due e mesi due di reclusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *