Partecipazione all’associazione e ruolo di organizzatore provati dagli indizi captativi (Cass. pen. Sez. VI n. 2247 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, la partecipazione del concorrente e il ruolo di organizzatore possono essere affermati sulla base di un quadro indiziario composito, formato da conversazioni intercettate, videoriprese, servizi di osservazione e contesti di mutua assistenza fra sodali. La mancata menzione del ricorrente da parte dei collaboranti non esclude la partecipazione, quando l’estensione dell’attività criminale e la rete di rapporti fra gruppi spieghino l’omissione. Il sindacato di legittimità non si estende alla rivalutazione delle massime di esperienza applicate al caso concreto, quando la motivazione del provvedimento cautelare è completa e logicamente coerente. La aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. può essere desunta dalla collaborazione stabile fra l’associazione e il gruppo mafioso di riferimento.

Il Fatto

Il ricorrente è destinatario di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per plurimi episodi di cessione di stupefacenti di cui all’art. 73 dello stesso decreto. Il Tribunale del riesame di Catanzaro conferma l’ordinanza applicativa, respingendo le deduzioni difensive su gravi indizi, ruolo associativo, aggravante e esigenze cautelari.

La difesa propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la contestazione della partecipazione all’associazione e della qualifica di organizzatore; la fragilità degli indizi sui singoli episodi di spaccio; l’insussistenza della aggravante mafiosa; l’inadeguatezza della misura carceraria rispetto agli arresti domiciliari con dispositivi elettronici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta unitariamente i primi tre motivi, rilevando che la difesa non contesta l’esistenza del sodalizio, ma solo la partecipazione del ricorrente, il suo ruolo e l’aggravante. Il Tribunale ha ricostruito il quadro indiziario attraverso conversazioni intercettate, videoriprese e servizi di osservazione, valorizzando il modus operandi reiterato nella cessione e la funzione della casa del ricorrente come base operativa dello spaccio.

Quanto alla mancata menzione del ricorrente da parte dei collaboranti, la Corte ritiene esaustiva la spiegazione fondata sull’estensione dell’attività criminale organizzata e sulla rete di rapporti fra gruppi, con il collegamento a un fiduciario di zona riconducibile a un esponente del sodalizio ‘ndranghetista. L’aiuto prestato alla latitanza di un sodale di altro gruppo viene ricondotto alla logica di mutua assistenza, rafforzando il quadro complessivo.

Sul versante processuale, il Collegio ribadisce che il ricorso non si confronta compiutamente con l’argomentazione del provvedimento impugnato, che ha applicato pertinenti massime di esperienza senza incorrere in manifeste illogicità. Ne deriva l’infondatezza dei primi tre motivi.

Il quarto motivo è parimenti infondato. Le esigenze cautelari e la scelta della misura più afflittiva non si fondano soltanto sulle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma anche sull’inserimento del ricorrente in ambienti capaci di approvvigionarsi di rilevanti quantità di droga e sulla pervicacia nel programma delittuoso. Da qui il rigetto e la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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