Esclusione della continuazione e preclusione nel giudizio di esecuzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 19058 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la notifica all’interessato del decreto di inammissibilità emesso de plano ha natura meramente ordinatoria, sicché la sua inosservanza non determina alcuna nullità ma unicamente lo slittamento del termine per proporre ricorso per cassazione. La mancata acquisizione del parere del pubblico ministero, nel procedimento di esecuzione, integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata ma solo da quella pubblica, unica titolare dell’interesse concreto all’instaurazione del contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen. L’esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione è idonea a spiegare effetti preclusivi nel giudizio di esecuzione, ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., non solo in caso di esplicita negazione del medesimo disegno criminoso ma anche quando la richiesta sia stata disattesa per insussistenza dei presupposti processuali o immotivatamente.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza del condannato volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti accertati con due sentenze irrevocabili dello stesso Tribunale, rilevando che la questione era stata già decisa negativamente in sede di cognizione. Avverso tale decreto, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’inosservanza del termine di cinque giorni per la notifica del decreto, l’omessa acquisizione del parere obbligatorio del pubblico ministero e l’erronea applicazione del giudicato, non avendo il giudice della cognizione valutato lo stato di tossicodipendenza e la condizione di disagio economico del condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi. Quanto al primo, ha chiarito che il termine di cinque giorni per la notifica del decreto di inammissibilità, emesso in via preliminare e senza contraddittorio per le ipotesi di richieste manifestamente infondate o meramente ripropositive, ha natura ordinatoria: la sua violazione non comporta nullità e produce unicamente lo slittamento del termine per impugnare, con conseguente inconfigurabilità della dedotta violazione.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha affrontato il contrasto giurisprudenziale sull’omissione dell’interlocuzione preventiva del pubblico ministero prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Ha dato continuità all’indirizzo prevalente, secondo cui tale omissione integra una nullità a regime intermedio non deducibile dalla parte privata, ma solo dal pubblico ministero, quale unico soggetto titolare dell’interesse concreto all’instaurazione del contraddittorio cartolare. Coerentemente, ha escluso che il ricorrente, non avendo prospettato un puntuale pregiudizio derivante dall’omesso apporto della parte pubblica, potesse eccepire il vizio.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza. Incontestato che nella sentenza di cognizione fosse stata già esclusa la continuazione esterna per insussistenza del medesimo disegno criminoso, ha ritenuto operante la preclusione di cui all’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. La dedotta condizione di tossicodipendenza e disagio economico, già sottoposti al giudice della cognizione tramite dichiarazioni scritte, non poteva superare il giudicato, essendo l’esclusione della continuazione idonea a spiegare effetti preclusivi anche quando la richiesta sia stata disattesa per ritenuta insussistenza dei presupposti processuali.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha infine escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, data la netta prevalenza delle decisioni che condividono l’indirizzo richiamato e l’assenza di più recenti sentenze espressive dell’orientamento minoritario.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato