Guida in stato di ebbrezza: l’incoscienza della persona ferita non impedisce l’accertamento del tasso alcolemico né richiede l’avviso ex art. 114 disp. att. (sent. 39744/2025)
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 39744/2025, Udienza pubblica del 2 dicembre 2025, depositata il 10 dicembre 2025 (R.G.N. 33585/2025) – Presidente Montagni, Relatore Ferranti.
I fatti
Il Tribunale di Pescara aveva condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, codice della strada, per aver guidato in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato di 2,70 g/l, causando un incidente stradale. La condanna era stata pronunciata a quattro mesi di arresto e mille euro di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Il ricorso
La difesa ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la nullità della sentenza per omesso avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. relativo agli accertamenti sierologici alcolemici, non avendo l’imputata prestato consenso al prelievo (era in stato di incoscienza al momento del ricovero); il vizio di motivazione sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente, sostenendo la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente dell’altro conducente coinvolto.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Sul primo motivo, ha ricordato che gli avvisi difensivi non possono essere dati a un soggetto in stato di totale incoscienza, presupponendo l’art. 114 disp. att. c.p.p. la presenza consapevole dell’interessato; diversamente, si finirebbe per attribuire una sorta di “immunità” a chi versi in stato di incoscienza proprio a causa della propria condotta illecita. Ha inoltre richiamato il principio consolidato secondo cui la mancanza di consenso al prelievo biologico non causa l’inutilizzabilità degli esami, non essendo tale consenso richiesto dall’art. 186 CdS. Sul secondo motivo, ha ribadito che la ricostruzione della dinamica di un incidente stradale è questione di fatto riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e coerente, come nel caso di specie, in cui il Tribunale aveva aderito alle conclusioni del perito d’ufficio con percorso logico argomentato.
L’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. non può essere dato a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, presupponendo la norma la presenza consapevole dell’interessato; la mancanza del consenso al prelievo ematico ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico non ne determina l’inutilizzabilità.
L’esito
Ricorso dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Perché questa decisione conta, in pratica
La pronuncia è rilevante per la prassi in materia di guida in stato di ebbrezza con conducente ferito e incosciente al momento del ricovero: chiarisce che lo stato di incoscienza non impedisce né rende nullo l’accertamento del tasso alcolemico, escludendo che possa configurarsi una sorta di causa di non punibilità collegata all’impossibilità di ricevere gli avvisi difensivi in tale condizione.