Associazione per narcotraffico: prova desumibile dalle modalità dei reati fine (Cass. pen. Sez. III n. 13561 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la prova del vincolo associativo può essere desunta dalle modalità esecutive e dalla ripetitività dei reati fine, dalla natura dei rapporti tra i loro autori e dalla ripartizione di compiti e ruoli in vista del comune obiettivo, potendo essere fornita anche mediante facta concludentia. Non è necessaria una complessa organizzazione, essendo sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, idonee a costituire un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. Ai fini dell’autorizzazione delle intercettazioni nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, ivi compreso il reato associativo di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, sono richiesti sufficienti e non gravi indizi di reato, da intendersi come vaglio di serietà del progetto investigativo e non come prognosi di colpevolezza.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava estinti per prescrizione numerosi episodi di detenzione e cessione di stupefacenti e rideterminava le pene residue per i reati associativi e per i reati fine non prescritti. Il sodalizio, secondo l’accusa, era diretto da un soggetto e si avvaleva del contributo di più persone, tra cui il padre e la compagna del capo, con ruoli distinti nella gestione dei rapporti con i fornitori, nel prelievo, nel frazionamento e nella distribuzione dello stupefacente.

Gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, lamentando l’inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto dei presupposti, l’insussistenza del vincolo associativo, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, per uno solo, il mancato riconoscimento del tentativo nel reato di cessione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente i motivi sovrapponibili e li dichiara inammissibili. Quanto alle intercettazioni, richiama il principio per cui, nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, opera la disciplina derogatoria dell’art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, con la conseguenza che sono necessari sufficienti indizi di reato e non gravi indizi. Il presupposto non va inteso in senso probatorio, ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose, che non devono risultare meramente ipotetiche.

Il Collegio osserva che i decreti autorizzativi risultavano fondati su elementi concreti e specificamente individuati e che la doglianza difensiva, oltre a proporsi come valutazione alternativa a quella dei giudici di merito, era formulata in modo aspecifico, senza indicazione dei colloqui asseritamente inutilizzabili e della loro incidenza sulla ricostruzione probatoria.

Sul vincolo associativo, la Corte ribadisce che l’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un patto tra almeno tre persone, un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, la disponibilità stabile di risorse umane e materiali e la messa a disposizione di ciascun associato. Il patto può essere anche non espresso e costituirsi di fatto, e la prova può desumersi dalla ripartizione dei compiti, dai continui contatti, dai rifornimenti e dalla commissione dei reati rientranti nel programma. Nel caso concreto, i giudici di merito hanno valorizzato la reiterazione dei rifornimenti, la stabilità dei rapporti tra i sodali e l’adozione di cautele, autovetture e luoghi di deposito dedicati.

La Corte conferma quindi la distinzione dalla fattispecie del concorso di persone: gli elementi aggiuntivi del sodalizio risiedono nelle modalità realizzative dei reati fine, nella stabile organizzazione capace di operare a prescindere dalla programmazione dei singoli episodi e nell’efficace suddivisione dei ruoli. Ribadisce inoltre che la partecipazione è reato a forma libera e che è sufficiente un contributo apprezzabile e concreto, anche per una fase temporalmente limitata.

Quanto alla lieve entità, la Corte esclude la configurabilità dell’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché occorre valutare il momento genetico del sodalizio e le sue potenzialità, non la natura dei singoli episodi. La derubricazione è esclusa quando la complessiva attività, la molteplicità degli episodi e la predisposizione di un’approvvigionamento stabile risultino incompatibili con il carattere della lieve entità. Il diniego delle attenuanti generiche è infine ritenuto sorretto da motivazione congrua.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *