Riparazione pecuniaria ex 322-quater non applicabile al corruttore per fatti anteriori (Cass. pen. Sez. II n. 31834 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen., introdotta dall’art. 4 legge 27 maggio 2015 n. 69 ed estesa al corruttore dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3, costituisce sanzione civile accessoria con connotazione punitiva e soggiace al principio di irretroattività di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen.. La sua applicazione a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma ampliativa integra una ipotesi di pena illegale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ed anche d’ufficio. Nel giudizio di rinvio il perimetro cognitivo è circoscritto ai soli motivi di appello pretermessi indicati dalla sentenza rescindente: le doglianze nuove, prospettate solo con la memoria del giudizio rescissorio, sono inammissibili perché estranee a quel perimetro. In tema di confisca per equivalente da “reati in contratto”, il profitto aggredibile è solo la differenza tra il compenso complessivamente liquidato e quello lecito effettivamente dovuto per le prestazioni rese.
Il Fatto
La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio dopo un annullamento della Cassazione, rideterminava la pena inflitta a un imputato per plurimi peculati e confermava nei suoi confronti la confisca per equivalente di beni e quote societarie fino alla concorrenza di euro 467.962,36 in relazione a un episodio di corruzione. Nei confronti di altri due imputati rideterminava la pena per corruzione e dichiarava non doversi procedere per prescrizione quanto a una ulteriore imputazione, riqualificata, confermando la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Tutti gli imputati ricorrevano per cassazione. Il primo lamentava la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e l’eccesso della confisca rispetto al profitto confiscabile, oltre alla illegittimità della riparazione pecuniaria applicata ai sensi dell’art. 322-quater cod. pen.; gli altri due censuravano il trattamento sanzionatorio, la pena accessoria e la ricostruzione del compendio indiziario.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto l’oggetto del giudizio rescissorio. La sentenza rescindente aveva annullato la confisca per la sola omessa motivazione sui motivi di appello pretermessi, relativi alla sproporzione della misura ablativa. Ne deriva che al giudice del rinvio erano demandate soltanto quelle censure, mentre le doglianze introdotte per la prima volta con la memoria depositata nel giudizio rescissorio — tra cui l’inclusione del prezzo della corruzione nel quantum confiscabile e la scomputabilità di spese e carichi fiscali — sono inammissibili perché non correttamente devolute.
Sul merito della confisca, il giudice di rinvio si è confrontato con le censure devolute. Quanto al valore dell’immobile, la valutazione è stata fondata su fonti qualificate, non manifestamente illogica e coerente con il criterio per cui si ha riguardo alle valutazioni di mercato al momento dell’applicazione della misura. Quanto alla qualificazione come “reato in contratto”, la Corte territoriale ha correttamente distinto il profitto dal corrispettivo lecito, individuando l’eccedenza illecita nella differenza tra i compensi complessivamente liquidati e quelli attendibilmente dovuti per l’attività legittima.
È invece fondata la censura sulla riparazione pecuniaria. La Corte ribadisce che si tratta di sanzione civile accessoria con funzione punitiva, soggetta al principio di irretroattività: essa non si applica ai fatti anteriori all’entrata in vigore della norma ampliativa, e la sua applicazione indebita integra una pena illegale, rilevabile anche d’ufficio. Poiché la condotta corruttiva era cessata nel settembre 2015, prima dell’estensione al corruttore disposta dalla legge n. 3/2019, la statuizione va eliminata con annullamento senza rinvio. Il profilo del cumulo con la confisca resta assorbito.
Infondate le ulteriori censure. La questione di costituzionalità della pena accessoria fissa di cui all’art. 29 cod. pen. è già stata scrutinata: la sua applicazione dipende dal superamento di una soglia di pena principale rimessa alla discrezionalità del giudice, con esclusione di ogni automatismo. La pena principale risulta parametrata alla forbice edittale vigente al momento dei fatti. Il motivo sull’aumento per continuazione è generico, non indicando il concreto beneficio ottenibile. Analogamente generico è il motivo sulla quantificazione del risarcimento, non essendo prospettata la minore offensività in concreto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 29 c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
- Art. 322-quater c.p. – Riparazione pecuniaria