La valutazione globale degli indizi deve superare la parzialità del singolo elemento (Cass. pen. Sez. 7 n. 5082 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova indiziaria, il giudice non può limitarsi a una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere a una mera sommatoria degli stessi. È necessario preliminarmente valutarli singolarmente per verificarne la certezza, intesa come fatti e non come elementi solo verosimili o supposti, e l’intrinseca valenza dimostrativa. Successivamente, si deve procedere a un esame globale per accertare se l’astratta ambiguità di ciascun indizio, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, con un alto grado di credibilità razionale. Tale standard è integrato anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all’ordine naturale delle cose e prive di riscontro nelle risultanze processuali.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 10/02/2025, ha confermato la condanna dell’imputato per un reato non specificato, fondando il giudizio di penale responsabilità su un quadro di elementi indiziari. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del costrutto argomentativo, nonché il travisamento della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso generici, in quanto i profili di doglianza erano denunciati in via cumulativa e si risolvevano nella pedissequa reiterazione di censure di merito, non proponibili in sede di legittimità. La genericità del ricorso emergeva anche dalla mancata specifica indicazione della prova che si assumeva travisata.

La Corte ha comunque esaminato l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, rilevando come la Corte distrettuale avesse valorizzato e valutato congiuntamente più elementi di valenza indiziaria. Tra questi, l’intestazione all’imputato dell’utenza telefonica, la presenza sull’ordine di spedizione della residenza e del recapito del medesimo, il numero di partita Iva a lui intestato e il collegamento dell’assegno senza provvista a un conto corrente del fratello, il quale aveva denunciato lo smarrimento del relativo carnet.

La Corte ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel processo indiziario il giudice deve valutare gli indizi non in modo isolato, ma attraverso un esame globale. Questo deve accertare se l’ambiguità di ciascun elemento, considerato singolarmente, si risolva in una visione unitaria, attribuendo il reato all’imputato con un alto grado di credibilità razionale. Tale valutazione è legittima anche laddove le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di riscontro nelle risultanze processuali.art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già il primo giudice aveva ritenuto integrato.

Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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