Associazione non riconosciuta: onere della prova della gestione nel debito d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 4386 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità solidale per i debiti d’imposta dell’associazione non riconosciuta, la responsabilità prevista dall’art. 38, secondo comma, cod. civ. non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, ma all’attività concretamente svolta per conto dell’ente. Poiché l’obbligazione tributaria ha fonte ex lege e non negoziale, l’onere probatorio va diversamente ripartito: grava su chi invoca la responsabilità la prova della qualità di rappresentante e/o gestore dell’associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege la prova della propria estraneità alla gestione dell’ente. In applicazione del principio di acquisizione probatoria, le risultanze istruttorie concorrono alla formazione del convincimento del giudice a prescindere dalla parte che le ha prodotte.
Il Fatto
La vicenda riguarda gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, notificati al legale rappresentante di un’associazione culturale non riconosciuta, sul presupposto che l’ente fosse già estinto al momento dell’emissione degli atti impositivi. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che li aveva annullati. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando che nessuna obbligazione poteva essere richiesta all’ente estinto né al suo ultimo legale rappresentante, mancando la prova di una responsabilità o di un comportamento a lui imputabile.
Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo rispettivamente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione e la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per errata applicazione del principio di acquisizione probatoria. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte richiama il principio secondo cui il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice esamina una questione non espressamente formulata ma in rapporto di necessaria connessione con quelle prospettate, essendo libero di porre a base della decisione considerazioni di diritto diverse da quelle dedotte, anche rilevando d’ufficio la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di una pretesa. La Commissione regionale ha motivato sul punto, dimostrando che la questione era ricompresa tra quelle oggetto di decisione, sì che il dedotto errore attiene al diverso profilo dell’accertamento in concreto della volontà della parte.
Il secondo motivo è fondato. La Corte muove dal principio generale secondo cui la responsabilità solidale dell’art. 38, secondo comma, cod. civ. per chi agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta presuppone l’attività negoziale concretamente svolta, non essendo sufficiente la titolarità della carica. Tuttavia, in materia tributaria, dove la fonte dell’obbligazione è ex lege, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che risponde solidalmente per il tributo e per le sanzioni pecuniarie il soggetto che, per il ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di investitura, tenuto anche al corretto adempimento degli obblighi tributari.
Da tali conclusioni la Corte trae un’ulteriore conseguenza sul riparto dell’onere della prova. Nelle obbligazioni ex lege, l’attenzione si sposta dalla concreta attività negoziale alla verifica della partecipazione e gestione dell’ente. Grava pertanto su chi invoca la responsabilità la prova degli elementi dai quali desumere la qualità di rappresentante e/o di gestore, mentre grava sul chiamato a rispondere la prova della propria estraneità alla gestione dell’ente.
Nel caso concreto, il controricorrente era legale rappresentante pro tempore e aveva ricevuto la notifica degli avvisi. Il giudice regionale si è limitato a richiamare il principio civilistico sull’attività negoziale, senza considerare la posizione del soggetto nella verifica della partecipazione e gestione dell’ente e concentrandosi sulla mancata prova della condotta concreta da parte dell’Ufficio. La Corte condivide inoltre la censura relativa al principio di acquisizione probatoria, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono tutte alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la provenienza possa condizionarlo.
La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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