Leasing traslativo: si applica l’art. 1526 c.c. e non l’art. 72 l.fall. (Cass. civ. Sez. III n. 4385 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel leasing finanziario la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo conserva piena validità per i contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, poiché la disciplina di cui ai commi 136-140 dell’art. 1 della stessa legge, e segnatamente il comma 138, non ha effetti retroattivi. A tale figura contrattuale, quando il valore di riscatto sia contenuto rispetto al valore del bene e i canoni ne abbiano già ripagato la maggior parte, si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 c.c., dettata per la locazione. L’applicazione analogica resta ferma anche se alla risoluzione abbia fatto seguito il fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare in via analogica l’art. 72 quater l.fall.
Il Fatto
Una società ha concesso in leasing a un’utilizzatrice un’imbarcazione da diporto, cedendo poi il contratto a una società di leasing. Dopo una prima dilazione dei termini, persistendo l’inadempimento, la concedente ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il residuo dovuto, oltre a spese di custodia e riparazione, emesso anche nei confronti del fideiussore dell’utilizzatrice.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo la nullità di clausole vessatorie, l’erroneità dei calcoli e l’applicazione dell’art. 1526 c.c. Il Tribunale ha revocato il decreto e compensato le spese. In pendenza di appello è deceduto il fideiussore e il giudizio è stato riassunto nei confronti dell’erede. La Corte d’Appello ha parzialmente riformato la decisione, condannando l’utilizzatrice a corrispondere una somma rideterminata. La concedente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del contratto. A fronte di un valore del bene di gran lunga superiore al prezzo di riscatto, la maggior parte di quel valore risultava già ripagata dai canoni: si è dunque trattato di leasing traslativo, natura non contestata dalle parti. Su questa premessa la Corte esamina i motivi.
Il primo e il secondo motivo, fondati sulla violazione dell’art. 183 c.p.c. e dell’art. 244 c.p.c. in tema di prove testimoniali, sono dichiarati inammissibili. La Corte d’Appello ha deciso la causa prescindendo dalle istanze istruttorie e basandosi soltanto sui documenti; tale ratio, non contestata in modo adeguato, resta ferma, sicché la doglianza sulla presenza delle memorie è irrilevante. La valutazione sulla genericità dei capitoli di prova è poi rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non censurabile in cassazione.
Il terzo motivo è infondato. La Corte richiama la propria decisione a Sezioni Unite n. 2061 del 2021, secondo cui la disciplina della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, con la conseguenza che per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e a quest’ultimo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c., anche se alla risoluzione sia seguito il fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall. Il contratto era stato concluso prima dell’entrata in vigore della legge.
Il quarto motivo, sul calcolo degli interessi indicizzati al franco svizzero, è inammissibile: la contestazione non investe l’interpretazione del contratto né l’onere della prova, ma il difetto di indicazione dei criteri di calcolo, e a provare come si sia giunti alla somma pretesa deve essere chi la pretende. Il quinto motivo, sulla riduzione della clausola penale, è parimenti inammissibile, perché la riduzione ad equità rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il sindacato sui calcoli è estraneo al giudizio di legittimità.
Il sesto motivo, sulla asserita omessa pronuncia nei confronti dell’erede del fideiussore, è inammissibile: la pronuncia vi è stata, sia pure in forma sintetica, e la stessa ricorrente ammette che l’erede ha accettato con beneficio di inventario, con obbligazione contenuta “intra vires”, nei limiti del relitto di cui andava fornita la prova. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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