Copertura al trasporto di stupefacenti integra concorso pieno e non connivenza (Cass. pen. Sez. VI n. 6832 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, mentre nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare. Integra concorso pieno, e non mera connivenza, la condotta di chi accompagni il concorrente nel luogo di approvvigionamento dello stupefacente svolgendo funzione di copertura, così da dare apparenza di normalità a un viaggio di routine. La funzione di copertura esclude la marginalità dell’apporto ai fini dell’art. 114 cod. pen. e non si presta a fondare la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in primo e in secondo grado, per concorso nella detenzione e nel trasporto di 358,6 grammi di cocaina, sostanza sequestrata sotto forma di sassi da raffinare e tagliare, con pena di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa. La Corte di appello di Trieste ha confermato la responsabilità affermata in primo grado.
Avverso la sentenza di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il primo censura la configurazione del concorso ex art. 110 cod. pen., sostenendo che la condotta si risolvesse in una connivenza non punibile. Il secondo deduce la mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen. per contributo marginale. Il terzo lamenta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato perché infondato in tutti i motivi. Il primo costituisce il cuore dell’impugnazione e investe il discrimine tra concorso penalmente rilevante e connivenza non punibile. La Corte di appello ha ribadito che fungere da copertura per il trasporto dello stupefacente non integra mera connivenza, ma concorso pieno, avendo la ricorrente ammesso di essere stata consapevole del motivo del viaggio.
La Suprema Corte richiama i principi espressi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è richiesto un contributo consapevole, che può assumere forme di agevolazione del proposito criminoso, anche implicite, garantendo al concorrente una collaborazione sulla quale poter contare (v. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020). L’accento posto dai giudici di merito sulla funzione di copertura svolta nell’accompagnare il compagno nel luogo di presa in consegna della sostanza, così da fornire l’apparenza di un viaggio di routine, è ritenuto non illogico e insuscettibile di critica argomentativa.
Da queste considerazioni deriva la congruità del diniego dell’attenuante, peraltro facoltativa, di cui all’art. 114 cod. pen. La copertura assicurata al concorrente non integrava un apporto marginale alla condotta tipica di trasporto, ma conferiva apparenza di normalità a un momento topico del disegno criminale, rappresentato dall’approvvigionamento della sostanza necessaria per avviare i traffici al minuto.
Quanto al terzo motivo, la doglianza è dichiarata palesemente infondata. A prescindere dal rilievo negativo del dato ponderale della sostanza co-detenuta, gli altri indici invocati dalla difesa sono stati debitamente valutati dai giudici di merito con esito negativo. Comportamento specifico e atteggiamento psicologico sono stati gli elementi che hanno indotto la Corte di appello a ribadire la responsabilità a titolo di concorso e a negare un ruolo di minima importanza; sarebbe stato quindi contraddittorio valorizzare quegli stessi elementi per ravvisare il fatto di lieve entità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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