Diffamazione aggravata via social: critica politica e limiti della contumelia (Cass. pen. Sez. V n. 41661 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di diffamazione aggravata, l’esercizio del diritto di critica politica è legittimo solo quando i toni, per quanto aspri e di disapprovazione, non trasmodino in attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell’offeso e non sconfinino nella contumelia e nella lesione della reputazione dell’avversario. Il giudizio di responsabilità non può fondarsi sulla mera percezione soggettiva della persona offesa, ma su un criterio oggettivo che ricostruisca il contesto sociale e politico in cui le espressioni sono state diffuse. La libertà di espressione, pur costituendo pietra angolare dell’ordinamento democratico, è pari alla reputazione individuale, diritto inviolabile legato alla dignità della persona. La Cassazione può autonomamente valutare la portata offensiva delle frasi, dovendo pronunciare assoluzione ove ne escluda la materialità diffamatoria.
Il Fatto
Nel contesto delle elezioni amministrative di un comune pugliese, l’imputato aveva diffuso attraverso il social network e un blog locale due video nei quali rivolgeva alla persona offesa espressioni irridenti e canzonatorie, riferite alla sua inettitudine e alla sua inesperienza. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato per i commenti pubblicati perché il fatto, qualificabile come ingiuria aggravata, non è previsto dalla legge come reato, confermando invece la condanna per diffamazione aggravata in relazione ai due video.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost. per il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica e il diniego delle attenuanti generiche, motivato esclusivamente sull’esistenza di precedenti penali mai oggetto di contestazione di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione processuale: la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, intervenuta dopo la notifica dell’avviso di udienza, non ne impedisce la celebrazione. Il difensore rinunciante resta onerato della difesa fino all’eventuale sostituzione con un difensore di ufficio, e l’obbligo di nomina previsto dall’art. 613, comma 3, cod. proc. pen. sorge solo quando occorra notificare un nuovo avviso a seguito di rinvio dell’udienza.
Nel merito, la Corte ricorda il costante orientamento secondo cui il giudice di legittimità può conoscere e valutare la portata offensiva delle frasi, dovendo assolvere l’imputato ove ne escluda la materialità. Le espressioni utilizzate, dirette a screditare la persona offesa, sono ritenute irridenti e canzonatorie e in sé diffamatorie.
I giudici di merito, con motivazioni conformi che si integrano in un unico percorso argomentativo, hanno valorizzato i criteri elaborati dalla giurisprudenza: il giudizio di responsabilità si è basato su un criterio oggettivo, sostanziato nella ricostruzione del contesto sociale e politico in cui i video sono stati diffusi, e non sulla percezione soggettiva della persona offesa. La forza gratuitamente denigratoria delle frasi è risultata del tutto sproporzionata rispetto al concetto di inidoneità che si intendeva esprimere e priva di connotazione di dialettica politica.
Il diritto di critica resta legittimo finché non sconfina nell’attacco personale alla sfera privata dell’offeso. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (ord. n. 132 del 2020; sent. n. 150 del 2021), secondo cui la libertà di espressione è pietra angolare di ogni ordinamento democratico al pari della reputazione individuale. Le aggressioni compiute con mezzi di pubblicità possono segnare pesantemente, anche a distanza di anni, la vita privata, familiare, sociale e politica delle vittime. L’invettiva, inutilmente umiliante, si colora di particolare gravità se calata nel ristretto ambiente sociale in cui la persona offesa vive.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che l’aumento di pena ex art. 99 cod. pen. non è applicabile senza rituale contestazione della recidiva, ma dei precedenti penali può tenersi conto, senza contestazione, ai fini del diniego delle generiche. Le valutazioni su recidiva e generiche sono autonome e indipendenti, per cui il giudice può negare le generiche in considerazione dei precedenti anche in assenza di contestazione della recidiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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