Inammissibile il parere richiesto da associazione privata alla Sezione di controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 120 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di richiedere pareri alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è riservata esclusivamente ai soggetti tassativamente indicati dall’art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131: le Regioni, che vi provvedono direttamente, e i Comuni, le Province e le Città metropolitane, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito. L’elenco ha natura tassativa e non tollera estensioni analogiche. Ne consegue l’inammissibilità soggettiva della richiesta proposta da un’associazione privata, ancorché referente di un intervento finanziato da amministrazioni statali, poiché la legittimazione consultiva discende da una qualità soggettiva tipica e non dall’interesse alla questione.

Il Fatto

L’Associazione Monte Peglia per Unesco ha presentato alla Sezione regionale di controllo per l’Umbria una richiesta di parere concernente il finanziamento di un intervento per l’adattamento ai cambiamenti climatici a favore di Comuni ricadenti, in tutto o in parte, nei siti Unesco di interesse naturalistico. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha assegnato le risorse ai soggetti referenti — tra cui l’associazione richiedente — che rispondono delle attività di verifica e monitoraggio degli interventi secondo i principi della contabilità di Stato.

I quesiti riguardavano le risorse finanziarie necessarie ad assicurare tali attività e, in particolare, la loro provenienza. La stessa associazione ha richiamato una sentenza del TAR Umbria già pronunciatasi sulla questione. Prima di ogni valutazione di merito, la Sezione ha dovuto verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, che attribuisce alle Regioni, e tramite il Consiglio delle Autonomie locali — se istituito — anche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica. La legittimazione consultiva, osserva il Collegio, appartiene dunque a una cerchia chiusa di enti territoriali.

Richiamando la deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, la Sezione ribadisce che la natura tassativa dell’elenco normativo è stata costantemente affermata dalla Sezione delle Autonomie, anche con le deliberazioni n. 13/AUT/2007 e n. 1/SEZAUT/2021/QMIG. Ne deriva che i soggetti non compresi nell’elenco non possono attivare la funzione consultiva, indipendentemente dall’interesse concreto fatto valere.

Il Collegio aggiunge un rilievo di carattere oggettivo. Devono ritenersi inammissibili anche le richieste concernenti fatti gestionali specifici o già compiuti, nonché i quesiti che formano oggetto di esame di altri organi, anche in sede giurisdizionale. La finalità è evitare interferenze e condizionamenti, ovvero orientare le amministrazioni nelle scelte di condotta processuale pendente o in corso di instaurazione.

La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, come rilevato nel caso di specie, costituisce — secondo la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG — un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia della contabilità pubblica. Su queste basi la Sezione dichiara il quesito soggettivamente inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame nel merito, e dispone la trasmissione della deliberazione all’associazione richiedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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