Controlli interni comunali: inadeguatezza del sistema integrato e invito correttivo (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 11 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame delle relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, accertano l’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie quando l’ente locale non rispetta le periodicità di monitoraggio previste dal proprio regolamento e non predispone azioni correttive. L’art. 148 del Tuel attribuisce alla Sezione il compito di verificare la rispondenza del sistema all’esigenza di assicurare il rispetto delle regole contabili e l’equilibrio di bilancio. Il controllo non si esaurisce nella verifica dell’esistenza formale delle strutture, ma investe l’effettività del funzionamento, sicché l’ente è invitato ad adottare interventi correttivi idonei a garantire la tempestività e l’integrazione dei flussi informativi. Resta fermo che l’esame non implica valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmesse dal Comune di Terni per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 148 del Tuel. All’esito dell’esame, il magistrato istruttore ha formulato richieste di chiarimento in merito ad alcune criticità, riscontrate dall’Amministrazione.
Gli elementi forniti hanno evidenziato profili di criticità riferiti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi. La questione giunge così all’esame collegiale della Sezione, chiamata a valutare l’effettività del sistema dei controlli interni dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 148 del Tuel, che assegna alle Sezioni regionali il compito di verificare, con cadenza annuale, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il corretto funzionamento implica non solo l’esistenza delle strutture, ma la loro capacità di perseguire efficacemente le finalità per cui il sistema è stato istituito.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’Ente ha confermato che per ciascuno degli esercizi in esame è stato prodotto un solo report, a fronte dei due semestrali previsti dal regolamento. La Sezione prende atto delle motivazioni addotte — dissesto finanziario, avvicendamenti nella dirigenza, carenze di organico — ma rileva l’inadeguatezza di strumenti e metodologie. L’Ente ha inoltre ammesso di non aver sanato le irregolarità rilevate nel 2020 e di non disporre di strumenti per verificare la percentuale di adeguamento alle direttive ricevute, con ciò vanificando in parte le finalità dell’art. 147-bis del Tuel.
Quanto al controllo di gestione, dagli atti emerge che gli esiti del monitoraggio non hanno concorso all’individuazione dei settori da sottoporre al controllo successivo. L’Ente ha inoltre rettificato le proprie relazioni, ammettendo che il controllo non è stato in grado di influenzare l’attività in corso e di determinare la riprogrammazione degli obiettivi. La Sezione rileva l’inadeguatezza del controllo di gestione per il triennio 2018-2020 e invita l’Ente ad approvare bilancio e DUP nei tempi previsti, a implementare una contabilità economica analitica per centri di costo e a porre in essere monitoraggi formali e tempestivi.
Sul controllo strategico, dal report dell’esercizio 2021 emergono criticità diffuse: carenza di definizione degli obiettivi, cronoprogrammi lacunosi, assenza di monitoraggio intermedio e una concezione del controllo come adempimento quasi superfluo. La Sezione osserva che l’informatizzazione dei controlli potrebbe costituire il salto di qualità per disporre in tempo reale di informazioni analitiche.
Sugli organismi partecipati, la Sezione rileva il mancato controllo, tranne che per il 2019, sulla qualità dei servizi del parcheggio e dell’aviosuperficie gestiti da organismi esterni, in violazione dell’art. 147, comma 2, lett. e) del Tuel, e la mancata pubblicazione della Carta dei servizi in violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 33/2013. Nel dispositivo la Sezione delibera di segnalare al Sindaco, al Consiglio comunale e all’Organo di revisione le criticità riscontrate e invita l’Ente ad adottare i necessari interventi correttivi.
Nota della Redazione
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