Retribuzione di posizione computabile nella quota A della pensione dirigenziale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 3 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per gli ex iscritti alla C.P.D.E.L. la computabilità degli emolumenti nella base pensionabile non è retta dal criterio della stipendialità di cui all’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, bensì dal criterio della natura fissa, continuativa e corrispettiva dell’emolumento, ai sensi dell’art. 15 legge n. 1077/1959 e dell’art. 30 legge n. 131/1983. La retribuzione di posizione del dirigente degli enti locali, prevista dall’art. 33 C.C.N.L. 10 aprile 1996 quale componente strutturale della retribuzione della qualifica unica dirigenziale, integra la quota A della pensione dalla data di cessazione dal servizio, dovendosi fare riferimento all’ultimo stipendio integralmente percepito. La sua esclusione dalla base di calcolo per effetto della sospensione cautelare è illegittima, poiché in costanza di sospensione il dipendente non è in servizio effettivo e la indennità alimentare non ne altera la base pensionabile.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato di un Comune e dirigente dal 2002, con decreto sindacale del 13.4.2017 otteneva il riconoscimento di una retribuzione annuale di posizione. Dopo l’avvio di un procedimento penale, l’Amministrazione disponeva la sospensione cautelare dal servizio ex art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001 e, con provvedimento del 18.1.2019, la corresponsione della sola indennità alimentare nella misura del 50% dello stipendio base, senza retribuzione accessoria. Nel marzo 2019 il dipendente rassegnava le dimissioni, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 4/2019.
Con la prima determina il Comune quantificava il trattamento di quiescenza includendo la retribuzione di posizione; con la successiva determina, impugnata, rettificava il calcolo escludendola. Su tale base l’INPS adottava il decreto di pensione. Il ricorrente agiva quindi dinanzi alla Corte dei conti per l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto alla corretta liquidazione del trattamento pensionistico comprensivo della retribuzione di posizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo della base pensionabile. Gli artt. 43 e 53 d.P.R. n. 1092/1973 individuano il parametro dell’ultimo stipendio integralmente percepito, nozione che postula il chiarimento delle voci retributive computabili. Il riferimento temporale alla data di cessazione dal servizio è stato poi superato, per la quota successiva, dal criterio della retribuzione media pensionabile introdotto dall’art. 7 d.lgs. n. 503/1992. La pensione retributiva risulta così dalla somma della quota A, calcolata sull’ultimo stipendio per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992, e della quota B.
Per gli ex iscritti alla C.P.D.E.L., tuttavia, la Corte richiama una normativa differente dall’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973: rilevano i caratteri della fissità, continuità e corrispettività dell’emolumento, richiesti dall’art. 15 legge n. 1077/1959 e dall’art. 30 legge n. 131/1983. La questione centrale attiene quindi alla natura giuridica della retribuzione di posizione.
Richiamando la giurisprudenza contabile, tra cui Corte conti, Sez. giur. Marche n. 502 del 2006, Corte conti, Sez. giur. Puglia n. 112 del 2022 e Corte conti, Sez. giur. App. Sicilia n. 240 del 2013, il Giudice osserva che l’art. 33 C.C.N.L. 10 aprile 1996 include la retribuzione di posizione nella struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale, al pari dello stipendio tabellare. L’emolumento è dunque suscettibile di essere computato nella base pensionabile.
La Corte esclude inoltre che la disapplicazione dell’art. 33 C.C.N.L. 1996 operi nel caso concreto: in base agli artt. 2 e 62 C.C.N.L. 2016/2018 essa decorre dal 18 dicembre 2020, data successiva al collocamento in quiescenza del ricorrente. Anche l’art. 53 C.C.N.L. 2016/2018 conferma la retribuzione di posizione tra le componenti della retribuzione dirigenziale.
Quanto alla sospensione cautelare, il Giudice rileva che in sua costanza il dipendente non è in servizio effettivo, come conferma l’esclusione del periodo dal computo dell’anzianità utile a pensione. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento della valutazione della retribuzione di posizione nella quota A della pensione dalla data di cessazione dal servizio e condanna delle Amministrazioni alla corretta quantificazione e liquidazione, oltre interessi legali e rivalutazione. Il periodo di sospensione cautelare non è oggetto di decisione, non essendo stato dedotto in ricorso né valutato dall’amministrazione attiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.