Assoluzione del concorrente e attenuanti generiche: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 5982 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di giudicati tra la sentenza di condanna del concorrente e quella di assoluzione dell’altro concorrente non integra un vizio deducibile in sede di legittimità quando la prova della provenienza furtiva della merce nel possesso dell’imputato è stata valutata con doppia conforme dai giudici di merito, in assenza di illogicità. L’assoluzione del concorrente, in tale ipotesi, non assume valenza decisiva. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza dell’imputato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 31/10/2023, in conferma della decisione di primo grado, per detenzione di merce di origine furtiva. La difesa propone ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione per il preteso contrasto di giudicati con la sentenza del tribunale di Pisa che aveva assolto l’altro concorrente nel reato; il secondo censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto il primo motivo, con il quale si deduce un contrasto tra la sentenza impugnata e quella con cui il concorrente è stato assolto. Il motivo non è consentito in sede di legittimità, perché propone una lettura alternativa delle fonti di prova, già valutate con doppia conforme dai giudici di merito. Manca, secondo la Corte, qualsiasi illogicità, avuto riguardo al rinvenimento della merce di origine furtiva nel possesso dell’imputato.

Da tale premessa deriva la conseguenza giuridica: l’assoluzione del concorrente non può assumere valenza decisiva. Il giudice di legittimità ribadisce così il limite del proprio sindacato, che non può tradursi in una rivalutazione del compendio probatorio quando il percorso dei giudici di merito si presenti congruo e privo di vizi logici.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte lo dichiara non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Richiama il principio secondo cui, qualora nella sentenza di appello risultino adeguatamente e sufficientemente valutati, con corretto esame, gli elementi di decisiva rilevanza per la conferma dell’entità della pena determinata dai primi giudici, considerata equa e adeguata al fatto commesso, la pena stessa è insuscettibile dell’ulteriore diminuzione richiesta dall’appellante.

La Corte precisa che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, richiamando quanto esposto a pag. 5 della sentenza impugnata. A maggior ragione tale conclusione vale dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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