Esigenze cautelari e pericolo di reiterazione non sindacabili in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 2804 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Non sono invece sindacabili in sede di legittimità le censure che investano la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari, se sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, non presta il fianco a doglianze di legittimità, restando riservato al giudice di merito l’apprezzamento dei fatti e degli indici di attualità del pericolo.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata nei confronti di numerosi indagati per associazione a delinquere, truffa aggravata e reati tributari, escludendo la gravità indiziaria per il reato associativo e riqualificando talune condotte come indebita compensazione.

Su appello cautelare del pubblico ministero, il Tribunale del Riesame aveva applicato all’indagata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, previa riqualificazione delle condotte. Dopo la revoca della misura per cessazione delle esigenze cautelari, lo stesso Tribunale, in accoglimento di un nuovo appello del pubblico ministero, applicava di nuovo la misura. Avverso tale ultima ordinanza l’indagata proponeva ricorso per cassazione, censurando il giudizio su concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che i gravi indizi di colpevolezza non sono in discussione. Il thema decidendum riguarda esclusivamente il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari. Su questo terreno il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità.

Il Tribunale del Riesame, richiamando il proprio precedente provvedimento, ha valorizzato la gravità, sistematicità e serialità delle condotte, finalizzate ad aggirare la legittima aspettativa dell’erario, nonché il ruolo di soggetto propulsore del meccanismo criminale rivestito dall’indagata, che curava i contatti tra le parti per la stipula di contratti simulati attraverso una pluralità di società cartiere.

Quanto agli elementi addotti dalla difesa, la Corte li ritiene non dirimenti. L’inattività della società presso cui l’indagata lavorava non costituisce fatto nuovo, trattandosi di società sempre inattiva e priva di struttura organizzativa. Il licenziamento e il conseguente stato di disoccupazione non escludono la possibilità di assumere nuovi incarichi e reiterare i reati. Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno poi smentito l’assunto della recisione di ogni contatto con i coindagati.

La Corte ribadisce quindi il principio, desumibile da Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884, secondo cui le doglianze che sollecitano differenti valutazioni di merito non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari, sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, resiste alle censure. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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