Revocazione della confisca di prevenzione e limiti della prova nuova (Cass. pen. Sez. I n. 33037 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, la revocazione disciplinata dall’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è rimedio straordinario volto a riparare un errore giudiziario e opera esclusivamente in presenza di un difetto originario dei presupposti della misura, restando estranee all’istituto le patologie afferenti all’iter procedimentale. La prova nuova rilevante è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; non lo è quella deducibile e non dedotta, salvo dimostrazione dell’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. L’istanza è soggetta al termine di decadenza di sei mesi e la sua inosservanza è sanzionata con l’inammissibilità. Il ricorso per cassazione avverso il rigetto non soggiace a limitazioni quanto ai motivi deducibili.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, Sezione Misure di prevenzione, respingeva l’istanza di revocazione proposta, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, avverso il decreto del Tribunale di Monza che aveva disposto la confisca di beni mobili e immobili. L’istanza si fondava su due elementi documentali asseritamente nuovi: un’informativa della Guardia di Finanza e una scrittura privata, acquisiti dopo l’irrevocabilità del provvedimento ablatorio.
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il rigetto, deducendo la violazione dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 666 e 125, comma 2, cod. proc. pen., per erronea applicazione dei principi in tema di revocazione e per motivazione meramente apparente. La tesi difensiva era che la Corte territoriale, pur riconoscendo la natura di prove nuove dei due documenti, ne avesse escluso la rilevanza su un presupposto giuridico erroneo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce anzitutto la fisionomia dell’istituto. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca ha copertura costituzionale, ai sensi dell’art. 24, terzo comma, Cost., e nelle fonti internazionali, segnatamente l’art. 14, par. 6, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’art. 4, par. 2, Prot. 7 CEDU. Il rimedio è stato introdotto per colmare un vuoto normativo e per superare il doppio binario tra revoca e incidente di esecuzione, bilanciando la tutela degli interessati con l’irreversibilità degli effetti della confisca.
L’istituto rientra tra i mezzi straordinari di impugnazione e ha carattere prevalentemente riparatorio, poiché l’art. 28, comma 4, d.lgs. cit. rinvia all’art. 46, che disciplina la restituzione per equivalente. La competenza è attribuita alla Corte d’appello nelle forme degli artt. 630 ss. cod. proc. pen., «in quanto compatibili», secondo il modello della revisione.
Quanto ai presupposti, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, secondo cui i casi di revocazione delineati dall’art. 28, comma 1 restituiscono una configurazione correlata all’accertamento di un difetto originario dei presupposti della confisca, restando estranee le patologie dell’iter procedimentale. Al comma 2 è riconosciuta valenza integratrice, quale fattispecie aperta purché riconducibile al medesimo tipo. È richiamato anche il termine di decadenza di sei mesi, la cui inosservanza determina l’inammissibilità.
Sul piano della prova, la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 43668 del 26/05/2022: è nuova sia la prova sopravvenuta, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; non lo è quella deducibile e non dedotta. Quanto ai vizi censurabili in legittimità, il ricorso avverso il rigetto della revocazione non soggiace a limitazioni, essendo regolato dall’art. 640 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35763 del 04/06/2019).
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha valutato entrambe le prove, evidenziando per la prima l’idoneità a ipotizzare un reato a lucro genetico e per la seconda l’inidoneità a dimostrare la lecita provenienza delle risorse. Il ricorso è pertanto aspecifico, perché elude il confronto con la ratio decidendi: di qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 630 c.p.p. – Casi di revisione
- Art. 640 c.p.p. – Impugnabilità della sentenza
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione