Assoluzione penale non paralizza la diffida comunale alla rimozione dell’impianto (TAR Calabria n. 287 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza volto a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è vincolato al perimetro del dispositivo e della ratio decidendi della pronuncia azionata e non consente al giudice amministrativo di integrare o estendere il comando giudiziale. La sentenza penale di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen. ha finalità meramente liberatoria, non contiene alcun accertamento positivo sulla spettanza di un titolo abilitativo e non impone all’amministrazione un obbligo di non facere. Le proroghe dei titoli abilitativi disposte dall’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 hanno natura temporanea e, una volta cessate, l’impianto pubblicitario privo di rinnovo ricade tra le opere sine titulo, legittimando il potere sanzionatorio comunale.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un impianto pubblicitario di tipo LED nel territorio del Comune di Cosenza. A seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale, l’amministrazione contestava l’abusiva installazione, ritenendo scaduta l’autorizzazione temporanea. Ne seguiva un procedimento penale per abuso edilizio, concluso con una sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen., passata in giudicato, con cui il Tribunale aveva accertato che la società era titolare di un permesso temporaneo e che la permanenza dell’impianto era legittimata dalle proroghe introdotte per l’emergenza pandemica.

Nonostante il giudicato penale, il Comune notificava alla società una diffida alla rimozione dell’impianto, riaffermandone l’abusività. La società proponeva allora ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., deducendo la nullità della diffida per violazione ed elusione del comando giudiziale, la violazione dell’art. 63 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari comunale, che impone la contestualità tra accertamento e rimozione, e la nullità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa di ordine processuale. Il giudizio di ottemperanza che aziona una sentenza del giudice ordinario attribuisce al giudice amministrativo un potere strettamente vincolato al dispositivo e alla ratio decidendi della pronuncia. A differenza dell’ottemperanza di decisioni amministrative, il giudice non può integrare, precisare o estendere il comando giudiziale, ma solo verificare se l’amministrazione abbia violato un obbligo di fare, non fare o dare esplicitamente sancito nel giudicato.

Su questa base, la tesi della ricorrente secondo cui il giudicato penale avrebbe “cristallizzato” la legittimità dell’impianto non regge. La sentenza di non luogo a procedere ha natura liberatoria rispetto a una contestazione di reato e non contiene alcun accertamento positivo sulla spettanza definitiva di un titolo abilitativo, né impone al Comune un obbligo permanente di astensione dalla rimozione.

Il Collegio richiama la decisione resa dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare (citata ordinanza n. 3026/2025), che aveva già rilevato come le proroghe dei titoli abilitativi previste dall’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 siano definitivamente cessate. I benefici normativi, pur avendo giustificato la condotta del privato sotto il profilo penale per il periodo emergenziale, non possono esplicare effetti per il futuro e non costituiscono la “base giudiziale” per paralizzare il potere repressivo dell’amministrazione.

Quanto alla dedotta mancanza di contestualità tra accertamento e ordine di rimozione, il Collegio osserva che la legittimità della diffida riposa sulla constatazione oggettiva della carenza di un titolo autorizzativo vigente al momento dell’adozione dell’atto. L’occupazione di suolo pubblico e l’esposizione pubblicitaria sono attività soggette a regimi autorizzatori temporanei e rinnovabili su istanza di parte: in assenza di un formale rinnovo, l’impianto rientra tra le opere sine titulo. Resta fermo, come già osservato dal Consiglio di Stato, che la società potrà richiedere un nuovo permesso, la cui concessione è subordinata alla verifica delle condizioni di legge da parte degli uffici comunali.

Il ricorso per ottemperanza è pertanto respinto perché infondato. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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