Decurtazioni VMP e out data legittime nella spending review sanitaria (TAR Campania n. 368 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parametro del valore medio delle prestazioni (VMP) posto a base delle decurtazioni ai danni delle strutture sanitarie private accreditate non necessita di una specifica previsione di legge primaria, trovando fondamento nei principi di contenimento della spesa sanitaria e nell’art. 8 quinquies, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 502/1992, oltre che nel contratto di servizio. L’esercizio del potere di applicare le decurtazioni e l’osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati né condizionati all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né a un obbligo informativo a beneficio delle strutture accreditate. Nessuna norma primaria o subprimaria stabilisce un ordine di priorità nell’impiego dei diversi strumenti di spending review, restando la relativa selezione ancorata alla natura della criticità emergente.

Il Fatto

Una struttura privata accreditata operante in radiodiagnostica impugnava davanti al TAR Campania la delibera del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 1 del 9 gennaio 2024, con cui era stata determinata la produzione riconoscibile e liquidabile per l’anno 2018 e applicata al budget individuale una decurtazione di € 28.813,71 per superamento del VMP, nonché la delibera n. 75 del 20 gennaio 2022, rettificata dalla n. 492 del 7 aprile 2022, di approvazione del consuntivo 2018.

La ricorrente lamentava la disapplicazione della regressione tariffaria unica, il difetto di monitoraggio e comunicazione del VMP, l’illegittimità del criterio per assenza di base normativa primaria, la tardività e la contraddittorietà delle decurtazioni, l’indeterminatezza del numero di prestazioni in overselling e il prolungamento dell’out data dal 31 agosto al 20 settembre 2018. L’ASL si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure. Quanto alla regressione tariffaria, la Sezione richiama la propria sentenza n. 219 del 31 gennaio 2025, resa sulla medesima delibera n. 1 del 2024, secondo cui la RTU non doveva trovare applicazione in base ai dati del consuntivo 2018, e osserva che nessuna fonte stabilisce un ordine di priorità tra i diversi strumenti di spending review.

Le doglianze su monitoraggio, comunicazione e tempistica del VMP sono respinte sul rilievo che l’esercizio del potere di decurtazione e il rispetto dei limiti di spesa non sono condizionati all’esecuzione del monitoraggio. La Sezione richiama in proposito il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 433 del 24 febbraio 2022 e le decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2012 e n. 8 del 2006 sulla retroattività dell’atto di determinazione della spesa.

Il Collegio valorizza poi il ruolo del Tavolo tecnico del 25 febbraio 2022, al quale le associazioni di categoria hanno partecipato condividendo la procrastinazione della data di esaurimento del budget dal 31 agosto al 20 settembre 2018 e la ripartizione dei recuperi. La relazione istruttoria dell’ASL ha inoltre chiarito le ragioni del disallineamento tra gli importi delle delibere del 2022 e del 2024 e del ricalcolo del VMP.

Il criterio del VMP è ritenuto legittimo perché trova appiglio nei principi di contenimento della spesa e nell’art. 8 quinquies, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 502/1992, nonché nel contratto di servizio allegato al DCA n. 84/2018, che vieta di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni. Infine, la ricorrente non ha dimostrato la non corrispondenza dell’importo decurtato al contestato sforamento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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