Compensazione spese per improcedibilità del ricorso payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 14442 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025), determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Detto versamento estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai predetti anni. La sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’integrale adempimento della disciplina transattiva, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Toscana hanno definito i tetti di spesa regionali per dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, nonché le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario tramite il meccanismo del cosiddetto payback, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.

La ricorrente ha proposto censure sia per vizi derivanti dalla presunta illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia, sia per vizi propri dei provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio, tuttavia, è intervenuta una modifica normativa rilevante ai fini della definizione della controversia.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha rilevato che, durante il giudizio, è stato approvato quale ius superveniens l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. Tale disposizione ha previsto che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento alle regioni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. L’integrale versamento estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione, con conseguente cessazione della materia del contendere rispetto ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese di lite.

La società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria in data 1 giugno 2026, dando atto di aver versato alla Regione Toscana la quota del 25 per cento degli importi dovuti e chiedendo al Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La Regione Toscana ha confermato di aver ricevuto il pagamento.

Il Collegio ha pertanto ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso l’integrale adempimento della disciplina introdotta dalla novella da parte della ricorrente.

In ragione della decisione in rito e della complessità della materia, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite, dando atto della particolarità della vicenda normativa sopravvenuta quale giustificato motivo di deroga al principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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