Nulla la sentenza di assoluzione per tenuità del fatto emessa senza contraddittorio (Cass. pen. Sez. III n. 6308 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen., la sentenza con cui il giudice assolve l’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. ove sia pronunciata de plano, senza la previa costituzione del contraddittorio e senza avviso alle parti. L’istituto presuppone un accertamento in positivo della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua riconducibilità all’imputato; la relativa sentenza non ha effetti integralmente liberatori, è iscritta nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità. La decisione assunta senza confronto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del pubblico ministero e sul diritto di difesa dell’imputato.

Il Fatto

Con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 7, primo comma, legge n. 4 del 2019, ascrittole per avere presentato la domanda di reddito di cittadinanza senza possedere il requisito della residenza decennale in Italia, conseguendo il beneficio per un importo di oltre seimila euro. Il giudice ha ritenuto la particolare tenuità del fatto, valorizzando la difficoltà della donna a comprendere la disciplina del beneficio e la sua incensuratezza.

Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo l’inosservanza degli artt. 129, 469 e 529 cod. proc. pen. e dell’art. 131-bis cod. pen.: la sentenza era stata adottata senza fissazione di alcuna udienza e senza che l’imputata avesse mai reso dichiarazioni, con conseguente carattere congetturale delle valutazioni poste a fondamento del proscioglimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione III muove dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri), che ha ricordato come l’istituto della particolare tenuità del fatto «pretende per la sua applicazione la previa instaurazione del contraddittorio tra l’accusa, la difesa e persino la persona offesa». La causa di non punibilità implica infatti l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della riferibilità all’imputato.

La Corte sottolinea che la sentenza di assoluzione per tenuità dell’offesa non è integralmente liberatoria: è iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 313/2002 e può precludere la futura applicazione del medesimo istituto. Il collegio richiama sul punto un orientamento consolidato (Sez. III n. 18891 del 2017, Sez. IV n. 25539 del 2017, Sez. II n. 12305 del 2016).

Quanto all’adozione de plano di una decisione di non doversi procedere per una causa di non punibilità, le Sezioni Unite n. 12283 del 25/01/2005 (De Rosa), già a partire da Sez. Un. n. 3027 del 2001 (Angelucci), hanno chiarito che la sentenza non è abnorme, ma viziata da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.. Il vizio incide sulla partecipazione del pubblico ministero, cui è precluso l’esercizio delle facoltà difensive dell’accusa, e sul diritto di difesa dell’imputato, cui vengono interdette facoltà esperibili solo nell’udienza preliminare.

Ne consegue la nullità della sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. emessa senza contraddittorio e senza avviso alle parti, come confermato da Sez. IV n. 43740 del 2024 e Sez. I n. 15272 del 2017. Nel caso in esame la decisione è stata assunta senza alcun accertamento sulla sussistenza del fatto, sulla sua illiceità e sulla riferibilità all’imputata: la sentenza va pertanto annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo, perché si pronunci nella pienezza del contraddittorio e all’esito dell’eventuale istruttoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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