Estinzione del reato per morte del reo e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. 5 n. 3173 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, determina l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 150 cod. pen. e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lett. a), cod. proc. pen., con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo. Il sopraggiunto decesso del ricorrente rende improcedibile il ricorso ed esaurisce il sottostante rapporto processuale, restando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 06.05.2025, aveva confermato la decisione di primo grado con cui l’imputato era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di minaccia aggravata e lesioni semplici, commessi in un contesto di litigi condominiali, previa riqualificazione dell’originaria ipotesi di stalking.
Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione quanto all’attendibilità della persona offesa e violazione di legge in relazione all’art. 612, secondo comma, cod. pen. Nel corso del giudizio di legittimità è stato acquisito il certificato di morte dell’imputato, deceduto il 31.07.2025; il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi non doversi procedere per intervenuto decesso.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha preliminarmente rilevato che il ricorso è divenuto improcedibile a causa della morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla sua proposizione. Il Collegio ha chiarito che il decesso del ricorrente, comprovato dal certificato di morte acquisito dalla cancelleria previa segnalazione della difesa, comporta l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 150 cod. pen.
La Corte ha quindi esaminato la questione relativa alla formula di dispositivo da adottare, richiamando i contrastanti orientamenti registrati nella giurisprudenza di legittimità: alcune pronunce avevano optato per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez. U, n. 30 del 2000; Sez. 3, n. 8989 del 2011), altre per la dichiarazione di inammissibilità (Sez. 6, n. 27309 del 2010, in ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione di imputato medio tempore deceduto).
Il Collegio ha ritenuto di uniformarsi all’orientamento preferibile, che propende per la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 1, n. 24507 del 2010; Sez. 4, n. 36524 del 2008). Tale soluzione è imposta dalla circostanza che il rapporto processuale risulta ormai esaurito, con conseguente preclusione di ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione dei reati per morte dell’imputato, disponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con enunciazione della relativa causa nel dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 150 c.p. – Morte del reo prima della condanna
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio