Astreinte ex art. 614-bis caducata dal giudicato che accerta l’impossibilità originaria (Cass. civ. Sez. I n. 10942 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta l’impossibilità originaria di adempiere l’obbligazione principale travolge la misura coercitiva indiretta prevista dall’art. 614-bis cod. proc. civ., implicando la possibilità dell’adempimento spontaneo, e determina l’inesistenza del diritto di procedere esecutivamente. L’astreinte non ha funzione risarcitoria ma di mera coercizione all’esecuzione di una condotta; venuta meno la condotta possibile, cessa la funzione deterrente e non è concepibile la persistenza in aeternum di un obbligo di consegna di cui sia accertata l’inesistenza dell’oggetto. Nel giudizio di legittimità la parte che deduca l’inesistenza del giudicato esterno, o l’esistenza di decisioni contrastanti, ha l’onere di rendere autosufficiente il ricorso riproducendo il testo integrale dei provvedimenti, non bastando il richiamo a stralci di motivazione. In caso di contrasto tra giudicati prevale quello formatosi per ultimo, salvo che la sentenza contraria al giudicato precedente sia stata sottoposta a revocazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, con decreto ingiuntivo non opposto, la condanna della banca al pagamento di una somma giornaliera ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ. per il ritardo nella consegna di documentazione bancaria. Notificato il precetto, la banca propose opposizione e il tribunale l’accolse; la Corte d’Appello di Milano respinse l’impugnazione del ricorrente.
La corte territoriale rilevò che un altro giudicato, intervenuto tra le stesse parti in relazione a un diverso precetto, aveva accertato l’estinzione per impossibilità di adempiere dell’obbligazione sottostante: la documentazione risaliva a oltre dieci anni ed era stata distrutta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi; la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente sosteneva l’inesistenza del giudicato esterno affermato dal giudice del merito e l’esistenza di altre decisioni contrastanti. La Corte ribadisce che chi deduce tali vizi deve rendere autosufficiente il ricorso, riproducendo il testo integrale dei provvedimenti posti a base della tesi; non basta il richiamo a stralci di motivazione, come confermato dai precedenti richiamati.
Nel caso concreto nessuno stralcio risulta riportato, sicché le censure non sono intelligibili. Irrilevante, osserva la Corte, è che il giudicato richiamato riguardasse un altro precetto: l’accertamento attiene alla medesima situazione giuridica e a un punto fondamentale comune, premessa logica della statuizione di condanna.
Il terzo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce la natura dell’art. 614-bis cod. proc. civ.: misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, accessoria a un provvedimento di condanna e dotata di idoneità all’attuazione coattiva. Tuttavia, quando risulti irrevocabilmente accertata l’impossibilità originaria di adempiere in dipendenza di un giudicato formatosi successivamente al titolo, quel giudicato travolge la misura finalizzata alla coercizione indiretta, implicando la possibilità dell’adempimento spontaneo, e determina l’inesistenza del diritto di procedere esecutivamente.
La Corte affronta infine il tema del contrasto tra giudicati. Il ricorrente assumeva che l’impossibilità accertata non potesse superare il giudicato conseguente alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo. La tesi non è condivisa: per stabilire quale giudicato debba prevalere occorre fare leva sul criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sempre sul primo, salvo che la sentenza contraria al giudicato precedente sia stata sottoposta a revocazione.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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