Appello tributario ammissibile se le ragioni del gravame sono individuabili (Cass. civ. Sez. V n. 10940 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi di cui all’art. 342 cod. proc. civ. sussiste, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da permettere al giudice di comprendere il contenuto delle censure e alla controparte di svolgere senza pregiudizio la propria difesa. Non sono richieste né l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione. La valutazione va compiuta tenendo presenti le argomentazioni del giudice di primo grado, poiché non è possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondate su basi specifiche.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione in relazione all’ICI 2011, sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento prodromico e che, per l’effetto, la pretesa tributaria si era prescritta. La Commissione accoglieva il ricorso, rilevando il difetto di prova della notifica dell’avviso prodromico e la conseguente nullità della cartella, pur regolarmente notificata.
Sull’impugnazione dell’agente della riscossione, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che l’appello non conteneva specifici motivi di doglianza, essendo le censure sostanzialmente ripetitive di quelle esternate in primo grado. Avverso tale sentenza l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo. La società contribuente non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 342 cod. proc. civ. e dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., lamentando che la CTR non aveva considerato come l’appello prospettasse l’erroneità della sentenza di primo grado, essendo l’avviso prodromico correttamente notificato sulla base della documentazione prodotta.
La Corte ritiene il motivo fondato e richiama il consolidato indirizzo sul requisito della specificità dei motivi. Secondo una verifica da effettuarsi in concreto, tale requisito sussiste quando l’atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate. Non è richiesta né l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate. La valutazione, inoltre, va compiuta tenendo presenti le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, poiché non è possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondate su basi specifiche.
Nel caso concreto la ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza, ha trascritto l’atto di appello. Da esso emerge che, a fronte dell’affermazione della sentenza di primo grado circa il difetto di prova della notifica dell’avviso prodromico, l’agente della riscossione aveva prodotto in appello la relata di notifica, evidenziando che l’avviso era stato regolarmente notificato in una data determinata, con la conseguenza che non ricorrevano i presupposti per annullare la successiva cartella.
La CTR, erroneamente, anziché valutare la documentazione prodotta con l’atto di appello, ha dichiarato infondato — recte, inammissibile — lo stesso per difetto di specificità dei motivi. La Corte osserva altresì che nel processo tributario, in base all’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., fermo restando che tale attività deve essere esercitata — stante il richiamo dell’art. 61 del medesimo decreto alle norme del giudizio di primo grado — entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza. Tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, ha natura perentoria ed è sanzionato con la decadenza.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.
Nota della Redazione
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