Astreinte nel giudizio di ottemperanza anche per le condanne pecuniarie (TAR Lazio n. 102 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta anche per le condanne pecuniarie, poiché l’istituto assolve a una funzione sanzionatoria e non risarcitoria. Esso non ripara il pregiudizio da inesecuzione, ma sanziona la disobbedienza al giudicato e stimola il debitore all’adempimento. La previsione introdotta dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. 28 dicembre 2015, n. 208 ha recepito un principio già acquisito in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. La astreinte non è manifestamente iniqua quando è fissata in misura pari agli interessi legali. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Latina, pubblicata il 24 ottobre 2022 e passata in giudicato, con cui il Comune resistente era stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, per complessivi euro 3.300,00 oltre accessori. Su istanza di correzione di errore materiale, il Tribunale aveva rettificato la sentenza con ordinanza del 22 marzo 2023, attribuendo la liquidazione al difensore.

Il titolo esecutivo era stato notificato al Comune il 23 novembre 2023. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il ricorrente ha proposto ricorso, notificato e depositato il 9 agosto 2024. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato e sono decorsi i centoventi giorni dalla notifica del titolo. Il termine dilatorio previsto dalla legge per le esecuzioni contro le pubbliche amministrazioni risulta quindi rispettato. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuosa scadenza del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Latina o suo delegato, con spese a carico dell’amministrazione soccombente e compenso da liquidare secondo il d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

La parte più significativa della decisione riguarda la domanda di condanna alle penalità di mora. Il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015. La disposizione consente al giudice, su richiesta di parte e salvo che sia manifestamente iniquo, di fissare la somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato, con efficacia di titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Tribunale sottolinea che la novella ha espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui la penalità è dovuta anche per le condanne pecuniarie. L’istituto ha finalità sanzionatoria e non risarcitoria: non ripara il pregiudizio da inesecuzione, ma sanziona la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimola il debitore all’adempimento.

Quanto alla quantificazione, la legge indica come non manifestamente iniqua la misura pari agli interessi legali. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa formatasi anche prima della legge di stabilità 2016 (TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 12739 del 2014; TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 629 del 2015). L’astreinte viene quindi calcolata in misura pari all’interesse legale sulla somma oggetto di condanna, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo. La funzione sanzionatoria e non compensativa giustifica l’aggiunta e costituisce coazione indiretta all’adempimento.

La penalità è dovuta dal giorno di notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nel titolo esecutivo fino al soddisfacimento del credito o, in alternativa, all’insediamento del commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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