Ottemperanza al giudicato e nomina del Commissario ad acta (TAR Campania n. 86 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in presenza di altre ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di una somma lorda, oltre interessi e rivalutazione, e aveva accertato il diritto alla valutazione dell’intero servizio prestato ai fini del punteggio nelle graduatorie per il reclutamento del personale A.T.A., con condanna alle spese.

La ricorrente ha dedotto la notifica in forma esecutiva della sentenza, il decorso del termine di legge, il passaggio in giudicato e la mancata ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dalla documentazione prodotta emerge la notifica in forma esecutiva all’Amministrazione e il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal certificato rilasciato dal Tribunale di Avellino. È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Le statuizioni contenute nel dispositivo non risultano aver ricevuto esecuzione, in ragione della mancata prova, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuto pagamento. Rispettate le formalità procedurali e accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso va accolto: si ordina all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, affinché provveda a dare completa ed esatta esecuzione al titolo, compiendo ogni atto necessario, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il Commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio richiama l’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, spettando al giudice dell’ottemperanza verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo. Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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