Attenuanti generiche, diniego motivato dall’assenza di elementi positivi (Cass. pen. Sez. VII n. 13421 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, il solo stato di incensuratezza. Il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e idoneo a determinare il riconoscimento o l’esclusione del beneficio, potendo risultare sufficiente anche un solo dato attinente alla personalità dell’imputato, all’entità del reato o alle modalità di esecuzione. La censura che si limiti a dedurre la mancata valutazione dei criteri di commisurazione, senza allegare circostanze sottoposte al giudice di merito e da questo non esaminate, è inammissibile.

Il Fatto

La vicenda processuale vede il ricorrente condannato in primo grado e, in appello, raggiunto da una riforma della Corte di appello di Lecce limitata alla quantificazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione. Contro la sentenza di secondo grado il condannato propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il giudice di appello aveva fondato il diniego sulla negativa personalità del ricorrente e sulle modalità con cui era intervenuta la confessione. Il ricorrente, dal canto suo, ha censurato la decisione per la mancata valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., senza però allegare circostanze o elementi concreti sottoposti al giudice di merito e da questo trascurati.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII muove dal principio consolidato secondo cui, per ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle modalità di esecuzione può risultare sufficiente.

La Corte richiama un ulteriore arresto, secondo cui l’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego.

Viene poi ribadito l’orientamento per cui il mancato riconoscimento della diminuente può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.

Calando tali principi nel caso concreto, la Corte osserva che i giudici di appello hanno valorizzato la negativa personalità del ricorrente e le circostanze della confessione. A fronte di ciò, la censura si è limitata a dedurre la mancata valutazione dei criteri di commisurazione, senza allegare alcun elemento sottoposto al giudice di merito e da questo non considerato, idoneo a giustificare una diversa conclusione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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