Infedeltà patrimoniale: dolo e rilettura delle prove nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 24531 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 cod. civ. il conflitto d’interesse che deve sussistere in capo all’autore del fatto può riguardare anche un terzo, sempre che l’agente ne sia consapevole e voglia comunque favorirlo in danno della società amministrata. Il dolo si configura sotto la duplice forma di dolo specifico, riferito alla finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, e di dolo intenzionale, riferito alla volontà e rappresentazione del danno patrimoniale alla società. La valutazione delle risultanze probatorie è riservata in via esclusiva al giudice di merito; è preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, salvo il travisamento del dato probatorio rilevante e decisivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11 settembre 2025, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 2634 cod. civ. contestato all’amministratore unico di una società, confermando agli effetti civili la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità civile. La vicenda riguarda la vendita di un terreno sociale, il cui corrispettivo sarebbe stato in parte imputato al saldo di debiti personali dell’amministratore e in parte monetizzato mediante cambiali emesse in favore di un terzo, a fronte di operazioni inesistenti.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e, con il secondo, l’assenza di prova del dolo, nella triplice declinazione richiesta dalla fattispecie, con particolare riguardo all’intenzionalità del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione degli elementi costitutivi del delitto di infedeltà patrimoniale, richiamando la giurisprudenza di legittimità: la ricorrenza di un interesse in conflitto con quello della società, la deliberazione di un atto di disposizione di beni sociali, un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato e il fine specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio. La condotta, individuata nella stipula del contratto di compravendita, configura un reato-contratto, in quanto frutto di una determinazione illecita già in origine.
Il Collegio rileva che le censure del ricorrente, pur formalmente intitolate alla violazione di legge, si risolvono in una critica alla valutazione probatoria, senza contestare gli elementi costitutivi della fattispecie. Il danno risulta incontroverso, essendosi sostanziato nella mancata acquisizione del controvalore del cespite alienato. Il ricorrente non contesta l’elemento del danno, ma si appunta sull’attendibilità delle fonti di prova, lasciando così indenne il profilo oggettivo.
Quanto al conflitto d’interesse, la Corte precisa che esso si sostanzia in un antagonismo effettivo, attuale e oggettivamente valutabile tra chi agisce e la società, e deve esistere prima del compimento dell’atto. Il costrutto accusatorio ravvisa il conflitto nel fatto che l’amministratore, alienando il bene sociale, aveva agito a esclusivo favore proprio e dei propri familiari, liberandoli dagli obblighi verso le ditte dell’acquirente. In tal senso l’interesse in conflitto, come il profitto ingiusto, può riguardare anche un terzo, purché l’autore della condotta ne conosca la contrapposizione e voglia favorirlo in danno della società.
Il primo motivo è giudicato, in parte, proposto fuori dei casi previsti e comunque infondato: il ricorrente invoca una rilettura delle fonti di prova, non deducendo travisamenti decisivi, e chiede alla Corte un giudizio di fatto che non le compete. La Corte ribadisce che la verifica di legittimità è circoscritta all’esatta trasposizione del dato probatorio, senza re-interpretazione nel merito; neppure l’omessa valutazione della sentenza tributaria integra un vizio, difettando la decisività.
Il secondo motivo è dichiarato generico. Il dolo del delitto si configura nella duplice forma già richiamata dalla giurisprudenza. La Corte territoriale ha dato conto della triplice declinazione del coefficiente soggettivo, ponendo in luce l’anomalia della posizione dell’amministratore rispetto alla stipula di un atto di disposizione dal quale la società non aveva ricavato alcuna utilità, con esclusivo profitto, mediato, dell’imputato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali; nessuna liquidazione in favore della parte civile, per la tardività della relativa nota.
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Nota della Redazione
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