Il controllo del riesame sulla confisca allargata resta limitato (Cass. pen. Sez. 4 n. 14215 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo è proponibile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione non rientrano la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, che costituiscono motivi di ricorso distinti e autonomi ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. La censura relativa al nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato è generica e non deducibile, laddove la misura sia finalizzata alla c.d. confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., per la quale rileva non la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, ma il diverso nesso tra un patrimonio ingiustificato e un soggetto indagato per uno dei reati ivi indicati.
Il Fatto
Nel corso di attività di osservazione, la polizia giudiziaria aveva arrestato un uomo, titolare di un’officina, per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, dopo averlo visto intrattenere brevi incontri con terzi. L’indagato aveva spontaneamente consegnato agli operanti un involucro contenente cocaina e la somma di euro 900,00 rinvenuta nella sua disponibilità. Il GIP aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza e disposto la misura reale sulla somma, ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 240-bis cod. pen., ritenendo che la sua perdurante disponibilità potesse consentire all’indagato di acquisire altra sostanza da immettere nel mercato illecito.
Il Tribunale di Vicenza, investito del riesame, rigettava la richiesta di annullamento del sequestro. La difesa proponeva ricorso per cassazione, contestando la legittimità della misura sotto diversi profili: il difetto del nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato, la non operatività di presunzioni sul punto, la violazione dei principi di tassatività, sussidiarietà e proporzionalità, nonché la mancata valutazione dei documenti difensivi circa la provenienza lecita delle somme.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la natura della misura reale oggetto di gravame, osservando che il Tribunale aveva confermato il sequestro non per la sua correlazione con la singola condotta di detenzione, ma in quanto finalizzato alla c.d. confisca allargata. Tale misura, disciplinata dall’art. 240-bis cod. pen., ha struttura e presupposti diversi dalla confisca ordinaria: mentre per quest’ultima assume rilievo il legame tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona indagata per uno dei reati indicati dalla norma.
Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili secondo tale disciplina, il giudice deve accertare, quanto al fumus, l’astratta configurabilità di uno dei reati previsti e, quanto al periculum, la presenza di seri indizi circa le condizioni legittimanti la confisca, sia sotto il profilo della sproporzione tra il valore dei beni e il reddito o le attività economiche del soggetto, sia con riguardo alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi. La Suprema Corte ha richiamato sul punto i precedenti delle Sezioni Sesta e Prima (Sez. 6, n. 26832 del 2015; Sez. 1, n. 19516 del 2010).
Il Tribunale del riesame aveva fatto applicazione di tali principi, pervenendo a conclusioni assistite da un percorso giustificativo esistente e non manifestamente illogico. Il motivo di ricorso, pertanto, è stato ritenuto non deducibile e comunque generico, perché la difesa aveva reiterato l’erronea premessa sulla quale aveva articolato l’impugnazione di merito, senza indicare specificamente il vizio dedotto ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ha quindi ribadito che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso contro le ordinanze del riesame è esperibile solo per violazione di legge, nozione nella quale non possono ricomprendersi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. La violazione di legge rilevante è limitata agli errores in iudicando o in procedendo e ai vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso