Attenuanti generiche: motivazione sul diniego insindacabile (Cass. pen. Sez. VII n. 11901 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Il giudice può limitarsi a valorizzare, tra tali elementi, quello che reputa prevalente, sicché anche un solo fattore attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato può risultare sufficiente. Il diniego può essere legittimamente fondato sull’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 16 settembre 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone il 20 dicembre 2023 per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, infliggendo al ricorrente la pena di tre anni di reclusione e ventimila euro di multa.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Il giudizio sulle attenuanti generiche, si legge, appartiene al merito: il giudice esprime una valutazione di fatto che resta sottratta al sindacato di legittimità quando la motivazione non sia contraddittoria e indichi gli elementi considerati preponderanti.
Il Collegio richiama un orientamento consolidato: Sez. V n. 43952 del 13.04.2017 ha ritenuto sufficiente, per escludere il beneficio, il richiamo ai numerosi precedenti penali dell’imputato; Sez. II n. 23903 del 15.07.2020 ha chiarito che il giudice può prendere in esame il solo elemento che ritiene prevalente, potendo risultare all’uopo sufficiente anche un singolo fattore attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato.
Nel caso concreto la motivazione della Corte di appello è priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, come tale insindacabile (Sez. VI n. 42688 del 24.09.2008). Essa evidenzia la mancanza di elementi positivamente valutabili, la obiettiva gravità del fatto e la presenza di un precedente penale per un reato in materia di armi, commesso in età minorile ma ritenuto di pari gravità.
La Corte ribadisce infine l’orientamento secondo cui il diniego può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. IV n. 32872 del 2022; Sez. I n. 39566 del 2017; Sez. III n. 44071 del 2014; Sez. III n. 1913 del 2018). Accertata l’inammissibilità e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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