Pene sostitutive, potere discrezionale del giudice e avviso al condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 11900 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. il giudice esercita un potere discrezionale e, ove non ritenga sussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva, non è tenuto a formulare l’avviso di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione ancorata ai criteri dell’art. 133 cod. pen., che considera le modalità della condotta e la personalità del condannato. La prognosi negativa sull’adempimento delle prescrizioni non può fondarsi sul solo riferimento ai precedenti penali, dovendosi trarre elementi dalla loro natura e numero, nonché dall’epoca di commissione degli illeciti.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano, come già riformata dalla stessa Corte territoriale quanto alla determinazione della pena. La condanna riguarda plurime violazioni finanziarie commesse nel corso di quattro anni, con una evasione di imposta di rilevante entità, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 della legge n. 689/1981. La questione sottoposta al giudice di legittimità verte sulla mancata formulazione, da parte del giudice di merito, dell’avviso finalizzato alla eventuale applicazione di una pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. La Suprema Corte richiama la propria giurisprudenza recente (Sez. 5, n. 6564 del 2025; Sez. 4, n. 6995 del 2025) e afferma che, nell’applicazione delle pene sostitutive, il giudice esercita un potere discrezionale: ove non ritenga che ricorrano le condizioni per la sostituzione della pena detentiva, non è tenuto a formulare l’avviso di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.
La valutazione dei giudici di merito è ritenuta conforme ai principi di diritto della Corte. La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen., considerando in primo luogo le modalità delle violazioni e la personalità del condannato. Il principio vale anche dopo la riforma Cartabia, poiché il richiamo ai «fondati motivi» di omesso adempimento, che determinano il rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 58, comma 1, legge n. 689/1981, impone di soppesare adeguatamente gli elementi prognostici disponibili, non di escludere che la prognosi si effettui anche in base alla personalità del condannato.
La Corte chiarisce che il giudice non può argomentare la prognosi negativa facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha valorizzato la pluralità delle violazioni finanziarie, la loro gravità e reiterazione, i plurimi precedenti penali e la conseguente incapacità del condannato di rispettare le prescrizioni connesse a un’eventuale pena sostitutiva.
Tale motivazione è giudicata esaustiva e congrua, come tale non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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