Destinazione allo spaccio: il dato ponderale non basta (Cass. pen. Sez. VII n. 11902 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, e l’eventuale superamento dei limiti tabellari di cui all’art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale. Il giudice di merito deve valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri normativi e di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, se, insieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. Il superamento del limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. È inammissibile, per assoluta specificità e natura assertiva, il motivo che solleciti una diversa rivalutazione del quadro probatorio.

Il Fatto

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 14.10.2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari del 4 aprile 2022, con cui l’imputato è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione di responsabilità, per l’asserita mancanza di elementi certi sulla destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità e del tutto assertivo: non si confronta con la congrua e logica motivazione dei giudici di merito, ma si risolve in una sollecitazione a una diversa rivalutazione del quadro probatorio e al riesame nel merito della sentenza impugnata, come tale precluso in cassazione.

I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova sulla destinazione allo spaccio: il dato quantitativo della sostanza e il numero di dosi ricavabili dal principio attivo, pari a 440; la ripartizione in dosi pronte per la distribuzione; le modalità di conservazione differenziata; il rinvenimento di un bilancino di precisione; l’assenza di prova certa sulla condizione di scarsa capacità patrimoniale dell’imputato.

La Corte ha ribadito il proprio orientamento: la valutazione sulla destinazione della droga, quando la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, va effettuata tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (Sez. IV n. 7191/2018, Rv. 272463; conf. Sez. VI n. 44419/2008, Rv. 241604).

Il dato quantitativo acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili, ma non fonda alcuna presunzione. Il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare può concorrere, insieme ad altri elementi, a fondare la conclusione della destinazione allo spaccio (Sez. III n. 46610 del 2014, Rv. 260991; Sez. VI n. 11025 del 2013, Rv. 255726; conf. Sez. VI n. 9723 del 2013, Rv. 254695).

All’inammissibilità, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa (Corte cost. sent. n. 186 del 2000), è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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